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Società  di comodo: casi di disapplicazione

Accanto alle numerose cause di esclusione dal test di operatività , la legge prevede un blocco di fattispecie “gemelle”: quelle che comportano la disapplicazione del test medesimo, in quanto determinate situazioni oggettive hanno impedito alla società  di realizzare quel minimo di ricavi che il test richiede.

Occorre premettere che la legge prevede cinque casi di disapplicazione. In tutte le ipotesi rimanenti, la società  puಠpresentare un’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della normativa sulle società  di comodo, secondo la procedura che descriveremo nel prossimo articolo.


Vediamo, dunque, le ipotesi di disapplicazione automatica.
In due casi il test non si applica del tutto: società  in liquidazione (purchè in dichiarazione firmino l’impegno a chiudere i battenti entro l’anno successivo) e società  soggette da parte del tribunale ad amministrazione giudiziaria, per confisca, applicazione delle norme antimafia o altri motivi.
Nel caso della liquidazione, la disapplicazione del test di operatività  vale per il periodo d’imposta in corso, per quello precedente e per quello successivo.

In altri tre casi, invece, il test si applica comunque, ma con dei correttivi.
Se la società  possiede degli immobili affittati ad enti pubblici con canone vincolato, il test di operatività  si applica ugualmente ma escludendo dal computo il valore di tali immobili.


Se la società  detiene partecipazioni in società  non di comodo, escluse dalla normativa oppure residenti all’estero (se collegate), tali partecipazioni andranno escluse dai conteggi.
Infine, se la società  aveva presentato interpello per la disapplicazione in un esercizio precedente e questo era stato accolto, la disapplicazione opera negli stessi limiti anche nel periodo d’imposta presente, purchè le circostanze su cui l’istanza si basava siano rimaste immutate.