Maggiorazione Ires società  di comodo

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 4 marzo 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla maggiorazione di 10.5 punti percentuali dell’aliquota Ires per le società  di capitale e quelle assimilate qualificate come società  di comodo.

Tale maggiorazione, ricordiamo, èprevista dal Dl 138/2011, meglio conosciuto come “manovra di ferragosto”, e si applica alle società  non operative e in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi Ires secondo le regole ordinarie di determinazione dell’Ires.

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Credito IVA società  di comodo

Se una società  risulta “di comodo” al test di operatività , non subisce conseguenze solo dal punto di vista dell’imposta sul reddito: anche per quanto concerne l’IVA si hanno conseguenze importanti.
La finalità  èquella di contrastare le indebite compensazioni dell’imposta sul valore aggiunto, soggette negli anni a numerose norme di contrasto.

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Reddito minimo di una società 

Dal test di operatività  emerge se i ricavi dichiarati dalla società  commerciale sono inferiori ai ricavi presunti, e quindi se la società  èdefinibile come “non operativa”.
In quest’ipotesi, la società  ètenuta a calcolare l’imposta su un reddito minimo, prescindendo del tutto dal reddito dichiarato (anche se la società  si dichiarasse in perdita).

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Ricavi presunti società  di comodo

Nell’articolo precedente si èdescritto a grandi linee il funzionamento del test di operatività . Risulta evidente che, per determinare l’ammontare dei ricavi presunti, occorre conoscere due parametri: le tipologie dei beni che entrano nel calcolo e le aliquote da applicare. Il restante parametro, il valore da attribuire loro, èinfatti quello che risulta in contabilità .

Va segnalato, preliminarmente, come i beni in corso di costruzione siano esclusi dal calcolo, poichè, per definizione, non hanno ancora un loro rendimento; rientrano pienamente, invece, i beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sottoposti ad ammortamento integrale.

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Società  di comodo: test di operatività 

Laddove non operano cause di esclusione o di disapplicazione integrale e l’eventuale interpello non sia stato accolto, le società  commerciali sono obbligate a sottoporsi al test di operatività  per verificare se sono definibili o meno come società  di comodo.

Il test si esegue compilando un apposito prospetto presente all’interno del modello UNICO; in caso di disapplicazione parziale, il prospetto sarà  compilato non considerando le componenti per cui vale la peculiare circostanza.

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Società  di comodo: interpello

Le società  commerciali che non rientrano nei casi di esclusione o di disapplicazione automatica del test di operatività  ma che vantano comunque circostanze oggettive che impediscono di soddisfare le risultanze del medesimo test, hanno un’ultima carta da giocare: presentare un’istanza di interpello.

àˆ un’ipotesi differente dal diritto generalizzato di interpello sull’interpretazione delle norme tributarie di cui allo Statuto del Contribuente.

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Società  di comodo: casi di disapplicazione

Accanto alle numerose cause di esclusione dal test di operatività , la legge prevede un blocco di fattispecie “gemelle”: quelle che comportano la disapplicazione del test medesimo, in quanto determinate situazioni oggettive hanno impedito alla società  di realizzare quel minimo di ricavi che il test richiede.

Occorre premettere che la legge prevede cinque casi di disapplicazione. In tutte le ipotesi rimanenti, la società  puಠpresentare un’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della normativa sulle società  di comodo, secondo la procedura che descriveremo nel prossimo articolo.

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Società  di comodo: cause di esclusione

Società  di comodo

Come già  descritto, tutte le società  le quali non superano il cosiddetto “test di operatività â€ sono tenute al pagamento delle imposte partendo da ricavi presunti, calcolati forfetariamente, che prescindono dai ricavi effettivamente dichiarati.

Esistono perಠnumerose situazioni in cui il legislatore considera ammissibile una scarsa operatività  della società  perchè motivata da fattori giustificativi, ed altri casi in cui la presenza di ampie risorse o strutture o la sottoposizione a severi controlli legali esclude che quella società  sia una “scatola vuota” creata solo per motivi fiscali.

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Società  non operative o società  di comodo

Uno degli ambiti su cui l’attenzione del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate èandata concentrandosi negli ultimi anni èquello delle società  non operative.

Si tratta di società  costituite con tutti i crismi della legalità , ma che di fatto non esercitano alcuna attività  economica, o che comunque la esercitano in maniera molto modesta.

Tali società  sono costituite, dunque, non tanto per svolgere attività  d’impresa bensଠper sfruttare vantaggi di altro genere per via traversa.

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