Infatti, se in precedenza era necessario rivolgersi alle autorità tributarie di ciascun Paese interessato per le singole quote di credito (e ogni Paese aveva le sue regole, i suoi tempi e i suoi moduli, con tutti gli evidenti problemi conseguenti), oggi invece il residente in Italia puಠe deve rivolgersi esclusivamente alla nostra Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a girare le richieste alle amministrazioni consimili delle altre nazioni.
Ogni richiesta di rimborso deve essere inviata entro il 30 settembre successivo all’esercizio interessato. Per questo primo anno di applicazione, tuttavia, èstremamente probabile che il Consiglio europeo nei prossimi giorni stabilirà una proroga fino al 31 marzo prossimo, a causa di alcuni problemi tecnici rilevati in diversi Stati.
Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti poco chiari della procedura. In particolare, èstato chiarito che la richiesta di rimborso puಠessere presentata, oltre che dal contribuente interessato, anche da un terzo appositamente delegato.
Questo terzo non deve essere necessariamente un commercialista o altro professionista italiano: puಠanche essere un professionista estero o comunque altro soggetto non residente in Italia, purchè abbia perlomeno richiesto e ottenuto il codice fiscale nel nostro Paese. Puಠanche trattarsi di una rappresentanza di una nostra Camera di commercio all’estero o di altri soggetti (residenti e non) dotati di “adeguata capacità tecnica, economica e organizzativaâ€.
In ogni caso, il terzo incaricato deve essere delegato impiegando uno specifico modello disponibile sul sito dell’Agenzia; tale delega resterà valida negli anni, fino alla sua eventuale revoca.
Fonte: Il Sole 24 Ore