Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (prima parte)

logo dell\'agenzia delle entrate

L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (il cosiddetto “forfettone”, di cui tanto si èparlato) ha spinto il legislatore a spazzare via diversi regimi agevolativi preesistenti che in verità  avevano avuto un ben scarso successo, per sostituirli col nuovo regime cui l’ex-ministro Padoa Schioppa ha puntato con decisione.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.

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