Ritenute sulle ristrutturazioni, servono chiarimenti

Un’importante misura contro l’evasione fiscale introdotta dalla recente manovra economica riguarda il campo dell’edilizia, settore dove le imposte non pagate raggiungono livelli molto elevati.

In sostanza, la nuova norma prevede questo: considerato che i contribuenti, per fruire delle detrazioni IRPEF del 36% e del 55% per i lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, devono, fra le altre cose, pagare il dovuto con bonifici bancari “speciali” (in cui cioèdevono precisare i dati di cliente e fornitore e il riferimento alla legge di agevolazione), su tali bonifici la banca deve ora operare una ritenuta d’acconto del 10%.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

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