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Domicilio fiscale

montecarlo

Il domicilio fiscale èuno dei concetti di base della normativa tributaria, ma non tutti sanno esattamente cosa sia e a che cosa serva. In proposito soccorrono gli articoli 58 e 59 del DPR 600/1973.

Prima di tutto, èutile definirne la funzione: si tratta di individuare la competenza territoriale degli enti dell’Amministrazione Finanziaria. Ogni contribuente, dunque, risponde solamente di fronte all’ufficio locale competente per il suo domicilio fiscale.


Stabilito questo, la prima distinzione da fare èfra residenti e non residenti nel territorio italiano; per quanto riguarda i residenti, poi, occorre distinguere fra persone fisiche ed enti.

Ebbene, le persone fisiche residenti hanno normalmente il domicilio fiscale presso la propria residenza anagrafica, mentre per gli enti lo s’identifica nella propria sede legale (indipendentemente dunque dalla sede operativa). Percià², l’industria che opera a Bari e ha stabilito la propria sede legale presso il commercialista di fiducia a Milano, avrà  domicilio fiscale nel capoluogo lombardo.


Il cambio di residenza o sede legale produce effetto sul domicilio fiscale solo dopo sessanta giorni.

Per quanto concerne i non residenti (persone fisiche o enti che siano), invece, il domicilio fiscale rileva solo ai fini dell’imposta sui redditi, e non degli altri tributi. Perciಠoccorre verificare in quale Comune italiano èstato prodotto il reddito, oppure, nel caso siano coinvolti pi๠Comuni, quello dov’ stato prodotto il reddito maggiore. Il Comune cosଠidentificato funge da domicilio fiscale.

In tutti i casi, per ragioni operative l’Agenzia delle Entrate ha il potere di attribuire al contribuente un domicilio fiscale differente; ma anche il contribuente, se esistono dei validi motivi, puಠpresentare un’istanza per spostare il proprio domicilio fiscale da un luogo all’altro: l’industria di cui sopra, ad esempio, puಠchiedere di trasferirlo a Bari, ferma restando la sede legale a Milano.