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Leasing: reddito imponibile e costi deducibili

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Nel corso degli anni il massiccio ricorso al leasing ha spinto il legislatore fiscale ad intervenire per dare delle regole precise in merito a reddito imponibile e costi deducibili.

Le norme, tuttavia, sono mutate pi๠volte. Secondo le attuali disposizioni, l’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente imponibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciಠla data di incasso non èrilevante: il maxicanone, ad esempio, va ripartito secondo le stesse regole contabili già  descritte.


Il principio di competenza vale anche per il locatario, che ha diritto di portare in deduzione tali costi se documentati e inerenti ad un’attività  d’impresa. La deducibilità  trova perಠalcuni paletti.
Per quanto riguarda la quota-capitale dei canoni, infatti, èrichiesto che la durata del contratto sia pari almeno ai due terzi del periodo di ammortamento di quel bene.


Se perciಠper un dato bene èprevista un’aliquota pari al 10%, e dunque l’ammortamento dovrebbe concludersi in undici anni (considerando che il primo anno l’aliquota èridotta alla metà ), le quote-capitale possono essere dedotte solo se il contratto dura almeno sette anni e quattro mesi.

Se perಠil bene consiste in un mezzo di trasporto a motore, allora la durata del contratto deve essere pari almeno al 100% del periodo di ammortamento.

Se si tratta di un fabbricato, infine, si applica la regola dei due terzi, ma in tutti i casi la durata minima deve essere di undici anni. Tuttavia, se l’applicazione di tale regola conduce ad un risultato superiore a diciotto anni, èsufficiente che il contratto duri almeno, appunto, diciotto anni e non necessariamente oltre.

Per quanto riguarda, invece, la quota-interessi, la materia rientra nel pi๠complesso discorso sulla deducibilità  degli interessi passivi secondo il metodo del R.O.L.