
In questi casi, dunque, l’alternativa alla richiesta di prestiti bancari èquella di chiedere alla società che ha emesso la fattura la possibilità di dilazionare il pagamento oppure di poter pagare l’importo in pi๠rate.

In questi casi, dunque, l’alternativa alla richiesta di prestiti bancari èquella di chiedere alla società che ha emesso la fattura la possibilità di dilazionare il pagamento oppure di poter pagare l’importo in pi๠rate.

Tale obbligo rientra nelle disposizioni del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, nell’ambito quindi delle misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

In base all’articolo 21 del Dpr 633/1972 una fattura viene considerata emessa non nel momento in cui viene stampata ma quando viene consegnata o inviata al cliente. Per cui se ci si accorge dell’errore prima della consegna o dell’invio del documento si puಠsemplicemente annullare la fattura sostituendola con un’altra corretta.

In questo caso ènecessario correggere l’errore emettendo una nuova fattura in cui viene indicato un addebito a carico del cliente consistente nella sola maggiore imposta.

Nel caso in cui la lettera di sollecito non abbia sortito alcun effetto, per ottenere il pagamento l’unica via percorribile èquella legale. In questo caso èopportuno comunicare al soggetto insolvente l’avvio del contenzioso, nella speranza che questi decida di pagare immediatamente per evitare problemi legali.

Nel caso in cui la modifica da apportare riguarda un incremento il soggetto che ha emesso la fattura deve emettere una nota di debito (anche detta fattura integrativa), ossia un documento mediante il quale verranno integrati gli importi indicati nella fattura, in caso contrario dovrà essere emessa una nota di credito.

L’emissione di scontrino fiscale rimane invariata e sarà compito della società di contabilità a provvedere alla scorporazione e a calcolare l’IVA del 21% dal 17/09/2011. Sul registratore di cassa bisogna solo modificare la scritta IVA al 20% in IVA al 21% qualora questa scritta compaia sullo scontrino.

Per quanto riguarda i lavoratori la novità pi๠rilevante èquella riguardante il licenziamento (leggi “novità licenziamento manovra finanziaria 2011“), in forza della quale le ipotesi di licenziabilità potrebbero essere incluse tra le deroghe alla contrattazione nazionale contenute in accordi aziendali e territoriali sottoscritti dai sindacati pi๠rappresentativi.

Sia per le piccole e medie imprese che per le grandi realtà aziendali, tuttavia, risulta piuttosto complicato investire in momenti di crisi.

Il contratto stesso prevede inoltre che al termine di un determinato periodo di riferimento l’affiliato restituisca all’affiliante la merce invenduta e paghi a quest’ultimo solo quella che ha effettivamente venduto.

Quando si effettua un pagamento parziale, tuttavia, occorre darne comunicazione al creditore, indicando le motivazioni che hanno impedito il pagamento integrale dell’importo dovuto.