
Innanzitutto, le nuove regole entreranno in vigore in rapporto agli avvisi di accertamento in tema di IVA e di imposte dirette notificati ai contribuenti dal 1° luglio 2011 in poi, e con riferimento al periodo d’imposta 2007 e successivi.

Innanzitutto, le nuove regole entreranno in vigore in rapporto agli avvisi di accertamento in tema di IVA e di imposte dirette notificati ai contribuenti dal 1° luglio 2011 in poi, e con riferimento al periodo d’imposta 2007 e successivi.


Fra i requisiti richiesti, occorre che l’immobile acquistato non sia di lusso, che non si disponga di un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, che la residenza sia trasferita nella casa in questione entro diciotto mesi dall’acquisto e che essa non sia venduta nei cinque anni successivi, a meno di non procurarsi un’altra “prima casa†nei dodici mesi successivi.

L’ipotesi èquella di consentire alle imprese comunitarie che intendono investire in Italia la possibilità di sottoporre gli utili maturati nel nostro Paese non alla nostra normativa fiscale bensଠa quella vigente in uno qualunque degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea.

L’incentivo èconsistito in una detrazione dall’IRPEF, che andava a cumularsi con tutte le altre e numerose fonti ordinarie di deduzione e detrazione previste dal nostro ordinamento tributario.
Innanzitutto, va ricordato che per i soggetti che nel corso dell’anno solare hanno risieduto in Italia per meno di 183 giorni sono considerati “non residentiâ€. Sono perಠresidenti le imprese estere che in Italia hanno fissato una “stabile organizzazioneâ€, secondo i dettami dell’art. 162 TUIR.

Sarà quindi indispensabile che l’Italia adotti le ultime novità in arrivo da Bruxelles, anche se non subito. Le nuove regole, infatti, dovranno entrare in vigore nel 2013, cosicchè gli Stati hanno due anni e mezzo a disposizione per varare le necessarie modifiche normative.

Laddove tali parametri non vengano rispettati, la conseguenza automatica e inevitabile diviene un aumento dell’imposizione tributaria, per reperire quei fondi che occorrono per rimettere in sesto i buchi di bilancio.
Le spese comuni sono ripartite in parti uguali o secondo altri parametri, come la dimensione delle stanze; tali spese comuni consistono in genere nelle bollette dell’elettricità , dell’acqua o del gas, nelle spese condominiali, nelle pulizie e talvolta nello stipendio della segretaria.

I motivi sono molteplici: si va dai piccoli arrotondamenti fatti al singolo cliente, a cui magari sono stati abbuonati quei due centesimi che gli mancavano per pagare esattamente quanto risultava dallo scontrino, alle monete rotolate sotto il bancone fino agli errori di conteggio; e non si possono nemmeno escludere a priori piccoli furti compiuti dai dipendenti.

Il contribuente non ha l’obbligo di conformarsi alla risposta ottenuta, fermo restando che in caso di controversie con il Fisco spetterà a lui l’onere di dimostrare che il suo diverso comportamento èstato quello pi๠corretto.

In attesa di una futuribile norma tributaria che intervenga a regolare la materia, occorre applicare le leggi di carattere generale. In linea di massima, le commissioni tributarie che si sono occupate della questione hanno uniformemente definito tali redditi come proventi di lavoro autonomo, e dunque assoggettabili alle relative regole, includendo gli obblighi di fatturazione e di tenuta delle scritture contabili.

Se infatti Tizio èdebitore verso l’Erario per tasse non pagate e Caio deve delle somme a Tizio per altri motivi, Equitalia puಠanche farsi avanti presso Caio e imporre a quest’ultimo di versarle gli importi destinati al suo creditore. La soluzione viene adottata soprattutto quando gli importi dovuti da Tizio sono ingenti e il patrimonio a lui intestato èmodesto.

Un tema su cui Betunio si èsoffermato concerne i pagamenti eseguiti alla fine dell’anno verso i professionisti e gli altri lavoratori autonomi mediante bonifico bancario.