
Sul tema, non nuovo ai dibattiti, èritornata la stessa Agenzia delle Entrate diffondendo la circolare n. 49/2010, con contenuto favorevole al contribuente.

Sul tema, non nuovo ai dibattiti, èritornata la stessa Agenzia delle Entrate diffondendo la circolare n. 49/2010, con contenuto favorevole al contribuente.
Il singolo contribuente, infatti, puಠpresentare documenti tributari che lo riguardano direttamente (come istanze di interpello, di accertamento con adesione o di rimborso) che, per espressa previsione di legge, sono esenti dall’imposta di bollo.
Ricordiamo brevemente che il redditometro si basa sul confronto fra i redditi dichiarati e le spese sostenute dal contribuente nell’anno considerato.

Varcati i confini nazionali, perà², della questione si sta interessando ai massimi livelli anche l’Unione Europea: ancora una volta èmessa sotto accusa la possibile violazione delle norme di libera concorrenza. Come noto, infatti, le aziende che operano nel territorio comunitario devono essere poste nelle stesse condizioni da parte delle leggi dei vari Stati.
Una volta raggiunto l’accordo, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate stipulano un documento chiamato “atto di adesioneâ€: da solo, perà², esso non ha efficacia operativa. Perchè l’atto la acquisisca e l’accordo diventi definitivo e inamovibile occorre pagare entro venti giorni l’intero importo concordato.

In altre parole, chi, ad esempio, coltiva il suo campo a grano oppure vi alleva pecore non sarà tassato sulla base delle effettive entrate e uscite, bensଠforfettariamente su base catastale, il che èuna notevole semplificazione contabile nonchè un’agevolazione sulla pressione fiscale.

In sostanza, fra le tante novità introdotte per fronteggiare l’evasione fiscale èstato stabilito un effetto perverso dell’applicazione del nuovo redditometro. Chi, nel corso dell’anno, esegue un esborso di grandi dimensioni fra quelli tenuti sott’occhio (abitazioni, auto nuove di grossa cilindrata, barche ecc.) sarà al riparo dall’accertamento solamente se i redditi dichiarati nell’anno medesimo sono tali da coprire l’importo.

Infatti, se in precedenza era necessario rivolgersi alle autorità tributarie di ciascun Paese interessato per le singole quote di credito (e ogni Paese aveva le sue regole, i suoi tempi e i suoi moduli, con tutti gli evidenti problemi conseguenti), oggi invece il residente in Italia puಠe deve rivolgersi esclusivamente alla nostra Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a girare le richieste alle amministrazioni consimili delle altre nazioni.

La legge guarda con favore a queste iniziative, stabilendo alcune regole che prevedono una pressione fiscale pressochè nulla per i proventi ricavati in queste occasioni, a patto che siano rispettati alcuni requisiti inderogabili. In particolare, occorre predisporre un apposito rendiconto su entrate e uscite, entro i quattro mesi dalla fine dell’anno.

Com’ noto, le imprese italiane vantano crediti immensi verso la Pubblica Amministrazione per servizi e forniture di ogni tipo, e devono attendere molti mesi (o anni) per vedersi saldati tali crediti; ciಠpuಠcreare pesantissimi squilibri di liquidità per le aziende stesse, che allo stesso tempo (e in termini molto pi๠stringenti e inesorabili) devono perಠfronteggiare le proprie pendenze fiscali.

Innanzitutto, va premesso che le agevolazioni maggiori vanno a favore delle cooperative sociali, cosଠcome definite dalla legge n. 381 del 1991. Si tratta, cioà¨, di società cooperative finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, i quali devono costituire almeno il 30% del personale assunto.

Il principio generale, da tutti conosciuto, èche, nel tempo, si ridurranno fino a sfiorare lo zero i trasferimenti dallo Stato a Regioni ed Enti Locali, che invece monetizzeranno con propri tributi le somme che prima piovevano da Roma.
La nuova imposta, infatti, decollerà solo nel 2014. Se non altro i Comuni italiani avranno tutto il tempo di prepararsi, dato che il gettito sarà diretto a loro e sempre loro saranno tutte le competenze in maniera di riscossione e accertamento.


La novità èinfatti contenuta su uno schema di decreto legislativo, attuativo del federalismo fiscale, che ora dovrà perಠpassare al vaglio consultivo del Parlamento prima di essere varata definitivamente.