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Sagre paesane e Fisco

Nel nostro Paese sono numerosissime le sagre organizzate da pro-loco e altre associazioni senza scopo di lucro in occasione di ricorrenze civili e religiose.

La legge guarda con favore a queste iniziative, stabilendo alcune regole che prevedono una pressione fiscale pressochè nulla per i proventi ricavati in queste occasioni, a patto che siano rispettati alcuni requisiti inderogabili. In particolare, occorre predisporre un apposito rendiconto su entrate e uscite, entro i quattro mesi dalla fine dell’anno.


In linea di massima, si individuano quattro possibili fonti di entrata per tali associazioni: cessione di prodotti, somministrazione di alimenti e bevande, giochi e spettacoli.

La cessione di prodotti artigianali e altri beni non alimentari eseguita da enti non commerciali in occasione di sagre e ricorrenze non costituiscono base imponibile per l’imposta sui redditi purchè i beni siano ceduti direttamente al pubblico (senza intermediari) e purchè non vi siano insegne, pubblicità  o altri elementi organizzativi che cancellino il requisito della pura occasionalità  dell’iniziativa. Il discorso vale tanto per i beni autoprodotti quanto per quelli acquistati da terzi o ricevuti in dono.


Discorsi analoghi si applicano anche quando l’associazione approfitti dell’occasione per somministrare alimenti e/o bevande al pubblico. In queste ipotesi, tuttavia, occorre che i responsabili abbiano frequentato un corso di formazione sulle ordinarie norme igieniche per la conservazione del cibo.
La possibilità  di organizzare giochi a premi èun’esplicita deroga al notorio monopolio di Stato. Occorre perಠche i premi non siano in denaro e il loro valore complessivo non superi determinate soglie (€ 12.911,42 per tombole e pesche di beneficenza, € 51.645,69 per le lotterie).

àˆ inoltre possibile eseguire attività  di spettacolo e d’intrattenimento, previa comunicazione alla SIAE.
Va infine ricordato che, trattandosi per definizione di attività  occasionali, nessuna di esse rientra nel campo di applicazione dell’IVA.

Fonte: Il Sole 24 Ore