La detrazione si estende a computer e televisori

Sono passati appena pochi giorni da quando èstato varato il decreto che prevede una detrazione IRPEF per tutti coloro che, essendo impegnati in una ristrutturazione edilizia, acquisteranno nel 2009 mobili o elettrodomestici, fruendo di un risparmio fiscale pari al 20% dell’acquisto fino a diecimila euro di spesa complessiva.

Ma in questi pochi giorni c’ stata qualche modifica di cui tener conto: in Gazzetta Ufficiale, infatti, il testo èstato pubblicato in maniera leggermente differente da come era stato annunciato in un primo momento.
Due, in particolare, le novità : innanzitutto, la detrazione non sarà  pi๠ripartita in dieci tranche annuali di pari importo, bensଠsolo in cinque; questo renderà  pi๠sostanzioso il risparmio annuale, anche se dimezzerà  il periodo di fruizione del bonus.

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Entro il 28 l’appuntamento con il CUD (II)

Non sono solo i subordinati ad avere diritto al CUD: il discorso si allarga anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, come i collaboratori a progetto e i pensionati. Anche nei confronti di queste persone il CUD assume la medesima forma, anche se normalmente i dati inseriti sono molto meno numerosi.

In tutti i casi, il contribuente che nel corso dell’anno ha ottenuto solamente il reddito certificato dal CUD non èobbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se ècomunque necessario qualora egli intenda far valere detrazioni d’imposta oppure abbia altri vantaggi fiscali di cui approfittare.

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Entro il 28 l’appuntamento con il CUD

Fra i vari adempimenti che un imprenditore deve eseguire nel mese di febbraio, quello probabilmente pi๠diffuso èla redazione e la consegna del CUD, il documento che indica lo stipendio che ogni dipendente ha ricevuto e le detrazioni fiscali e previdenziali che ha subito nel periodo d’imposta precedente (che, per questo tipo di redditi, va dal 13 gennaio 2008 al 12 gennaio 2009).

Il CUD deve essere redatto secondo il modello ministeriale e consegnato a ogni singolo dipendente entro il 28 febbraio, in caso di rapporto che prosegue nel tempo, oppure entro dodici giorni dalla cessazione in caso esso sia terminato per qualunque motivo.

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Compensazioni IVA a rischio denuncia

Nell’annuale appuntamento di TeleFisco, l’incontro organizzato dal “Sole 24 Ore”, ad un dubbio sollevato dagli esperti convenuti èstata fornita una risposta preoccupante da parte dei responsabili dell’Amministrazione Finanziaria.
Come noto, dal 2009 chi esegue compensazioni annuali per oltre 50.000 euro sulla base di crediti inesistenti compie un reato sanzionato penalmente.

Il dubbio sorto a molti, perà², ha riguardato l’IVA, in cui la formazione periodica di crediti d’imposta èfisiologica, per il complesso meccanismo che regola questo tributo.

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Arriva la tassazione di distretto

logo dell\'agenzia delle entrate

Antico progetto del centrodestra sostenuto da Confindustria e fino ad ora mai realizzato, un decreto-legge emanato venerdଠdal Governo introduce nel nostro ordinamento tributario il distretto produttivo come autonomo soggetto passivo d’imposta ai fini IRES.
In sostanza, si ipotizza che tutte le imprese operanti in un distretto industriale optino congiuntamente per una tassazione consolidata, esattamente come avviene per molti gruppi industriali e bancari.

Questo significa che i redditi che ogni impresa produce in proprio non saranno soggetti ad autonoma tassazione, bensଠconfluiranno ogni anno in un unico calderone soggetto a IRES: ciಠconsente di compensare utili e perdite con significativi vantaggi per tutti.

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IVA di gruppo, i tempi stringono

partita iva

Entro il 16 febbraio, le società  che, avendone i requisiti, intendono aderire alla cosiddetta “IVA di gruppo” devono presentare l’apposita dichiarazione tramite il modello IVA26 all’Agenzia delle Entrate in triplice copia.
Con l’adesione, le società  appartenenti ad un gruppo aziendale possono scegliere di non liquidare autonomamente nel corso dell’anno la propria posizione IVA bensଠdi trasferire i propri debiti o crediti periodici all’interno del gruppo stesso: essi si compenseranno a vicenda (ma puಠoccorrere una fidejussione), e solo l’eventuale credito che residuasse si potrà  compensare tramite Modello F24 con altre imposte o contributi.

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Sopravvenienze: le insussistenze

L’ultimo caso di rilievo èquello di un sottogenere di sopravvenienze: le insussistenze. Si parla di insussistenza quando si scopre che un elemento presente in contabilità  nella realtà  non esiste o ha un valore minore.

Per esempio, il contante nella cassa di un supermercato ha un valore diverso da quello contabilizzato, magari generato da tanti piccoli arrotondamenti: la differenza, se negativa per la società , èun’insussistenza passiva (se èpositiva, si parla pi๠genericamente di sopravvenienza attiva).

Ma il caso pi๠importante di insussistenza si ha quando si scopre che c’ stato un furto, di denaro o di altri beni dell’impresa.

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Sopravvenienze, un problema fiscale

consulenza fiscale in italia

Dal punto di vista contabile, si definiscono “sopravvenienze” tutti quegli elementi reddituali di cui si viene a conoscenza soltanto in seguito rispetto al momento in cui essi vengono a sorgere; possono essere “attive” o “passive” a seconda che incrementino o riducano il reddito d’esercizio.

In genere, la loro rilevazione non pone problemi particolari, a meno che le sopravvenienze non emergano dopo la chiusura dei bilanci.
Le ipotesi sono numerose e svariate. Talvolta capita che si attende una fattura da un fornitore ma al momento in cui si redige il bilancio essa non èancora arrivata: in tal caso si cerca di sapere dall’interessato a quanto ammonta o si cerca di fare una stima, ma se al suo arrivo si scopre che il valore èdiverso, la differenza genera una sopravvenienza.

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Bonus sicurezza, il click-day èalle porte

plico di soldi di un pagamento

Sarà  il 2 febbraio l’atteso “click-day” per la presentazione delle istanze telematiche per la prenotazione del credito d’imposta per le misure di sicurezza da parte delle piccole e medie imprese.
Secondo una procedura ormai consolidata, infatti, anche per questo bonus il beneficio non sarà  riconosciuto a tutti i richiedenti bensଠsolo ad alcuni di essi, fino ad esaurimento degli stanziamenti.

Ricordiamo rapidamente che la Finanziaria di due anni fa istituଠun credito d’imposta per le piccole e medie imprese operanti nel commercio, pari all’ottanta percento delle spese sostenute per l’installazione di impianti di sicurezza (telecamere, allarmi, casseforti…) e/o di sistemi di pagamento elettronico, fino ad un massimo di 3.000 euro annui. Un bonus “gemello” èriservato ai tabaccai, ma il limite scende a 1.000 euro.

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)

Nel corso degli anni il legislatore fiscale ha dimostrato una fantasia senza limiti per favorire gli investimenti da parte degli imprenditori nazionali ed esteri nelle Regioni pi๠povere e disagiate del nostro Paese.

Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia” dei fondi a disposizione e frequente effimerità  degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sud”, misura confermata dal successore Tremonti.

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Leggi severe contro gli abusi nelle compensazioni

Dato che, per motivi tecnici, non sono sempre facili da individuare, le violazioni dei contribuenti che evitano di pagare le imposte sfruttando in compensazione nel Modello F24 crediti gonfiati quando non inesistenti sono da qualche tempo nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria, che sta moltiplicando i controlli in questo specifico ambito.

L’ex viceministro Visco aveva messo a punto un complesso meccanismo di autorizzazione da porre in essere prima di eseguire compensazioni. Con il piano anticrisi, il suo successore Tremonti ha spazzato via tale adempimento (di fatto mai entrato in vigore) e ha preferito puntare su un appesantimento draconiano delle sanzioni a carico del contribuente infedele.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (prima parte)

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L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (il cosiddetto “forfettone”, di cui tanto si èparlato) ha spinto il legislatore a spazzare via diversi regimi agevolativi preesistenti che in verità  avevano avuto un ben scarso successo, per sostituirli col nuovo regime cui l’ex-ministro Padoa Schioppa ha puntato con decisione.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.

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