Requisiti agevolazione prima casa

Nei prossimi articoli affronteremo un tema molto importante per il cittadino medio: l’imposizione fiscale sulle abitazioni, con le relative agevolazioni.

Prima di iniziare, perà², ènecessario chiarire cosa s’intende con “prima casa”. Infatti, la maggior parte delle norme fiscali assume connotati diversi a seconda che abbiamo a che fare con una prima casa oppure con un qualunque altro fabbricato; in particolare, la pressione fiscale ènettamente pi๠favorevole nella prima ipotesi.

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Nuovi chiarimenti sulla compilazione del quadro RW

Tra tutti i quadri del Modello UNICO, RW èprobabilmente quello che quest’anno ha maggiormente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Istituito ormai da molti anni, il quadro RW èdestinato a favorire il cosiddetto “monitoraggio fiscale”, e cioèuna sorta di censimento delle ricchezze detenute dagli italiani all’estero. A partire dalla dichiarazione del 2010, perà², RW viene largamente potenziato, come misura anti-evasione fiscale.

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Uso, abitazione ed enfiteusi

Uso, abitazione ed enfiteusi sono normalmente considerati come i parenti poveri dell’usufrutto: la normativa èmolto simile, tanto che per una serie di aspetti il codice civile compie un apposito rimando alla disciplina dettata in tema di usufrutto.

L’uso e l’abitazione, in particolare, sono davvero delle sotto-categorie dell’usufrutto: la loro peculiarità  dipende dal bene su cui grava il diritto e/o dall’utilizzo che se ne puಠfare.

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Usufrutto: diritti e obblighi delle parti

L’usufrutto èun diritto di antichissima origine. Nel corso dei millenni, quindi, il legislatore ha avuto modo di individuare ed elaborare i possibili problemi e casistiche nei rapporti fra nudo proprietario e usufruttuario, definendo diritti e responsabilità  di entrambi.

Non a caso, percià², il codice civile dedica oltre quaranta articoli all’usufrutto, cercando di prevedere tutte le possibili situazioni.

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Costituzione ed estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto puಠsorgere per numerose cause. La prima èquella del contratto fra nudo proprietario e usufruttuario; capita, ad esempio, che delle persone anziane e bisognose di liquidità  vendano la nuda proprietà  della loro casa ad un investitore in cambio di un corrispettivo limitato e del diritto di usufrutto sulla stessa: cosicchè loro resteranno a vivere in quella casa, e l’investitore ne avrà  la piena proprietà  solo alla loro morte.

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Diritto di usufrutto

Fra i diritti reali limitati di godimento, l’usufrutto ècerto il pi๠conosciuto. In sostanza, all’usufruttuario èriconosciuto il diritto di godere appieno dei benefici del bene in oggetto e, allo stesso tempo, di sostenerne le spese.

L’usufruttuario di un terreno, per esempio, potrà  coltivarlo e fare ciಠche desidera dei frutti del suo lavoro; allo stesso tempo, perà², tutte le spese sostenute per la coltivazione e, in generale, gli oneri legati al terreno ricadranno su di lui e non sul titolare del diritto di proprietà  (il “nudo proprietario”). Il discorso vale anche dal punto di vista fiscale: sarà  l’usufruttuario e non il nudo proprietario a dichiarare il reddito di quel terreno e a pagare l’eventuale ICI.

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Definizione e caratteristiche dei diritti reali

In termini strettamente giuridici, il “diritto”, inteso in senso soggettivo, èuna situazione di vantaggio attribuita all’individuo – o a soggetti diversi dalla persona fisica – tutelata dal nostro ordinamento, laddove il diritto in senso oggettivo èl’insieme delle norme esistenti.

Fra i tanti diritti riconosciuti dalla legislazione italiana, un ruolo basilare èassunto dai diritti reali: l’aggettivo “reale” deriva dal latino “res”, cioè“cosa”. I diritti reali, dunque, sono le situazioni positive che si manifestano sopra un preciso bene o insieme di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili.

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Casi particolari di rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, andando a spulciare i testi di numerose circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate negli anni passati, ha tratto una serie di indicazioni da applicarsi in casi particolari, che si possono ritenere utili anche per la nuova procedura di rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Vediamo dunque le situazioni pi๠interessanti e frequenti. Innanzitutto, l’imposta sostitutiva (o la prima rata) va versata entro il 31 ottobre. Cosa avviene se nel frattempo il bene rivalutato èstato ceduto?

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Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

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Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

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Guida al trasferimento d’azienda (III)

Nel seguito si farà  riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.

Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationem”: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità  di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.

Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà  o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.

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Guida al trasferimento d’azienda (II)

Si parla di “ramo d’azienda” quando si prendono in considerazione solo una parte dei beni componenti il complesso aziendale, che perಠpresentano ugualmente quel vincolo funzionale di cui si èparlato: in questo senso, il ramo puಠessere scorporato dall’azienda e andare a costituire un’azienda a se stante.

Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività  in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.

Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.

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Guida al trasferimento d’azienda (I)

Secondo l’articolo 2555 del Codice Civile, l’azienda è“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “azienda”.

In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità  stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.

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