Tares non applicabile ad aree scoperte di imprese

La nuova tassa sui rifiuti non sarà  applicata alle aree scoperte di attività  commerciali e industriali. A stabilirlo èl’articolo 10 del decreto legge 35/2013, che ha apportato delle modifiche alla disciplina della Tares.

Prima dell’intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali delle imprese erano soggette a tassazione in virt๠di quanto previsto dal decreto Salva Italia 201/2011, che dal 2013 ha istituito il nuovo regime di prelievo sui rifiuti esonerando al contempo dal pagamento solo le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e quelle condominiali.

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