Regolamentazione periodo di prova

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Al momento della stipula del contratto di lavoro la legge stabilisce che si puಠprevedere l’istituzione di un periodo di prova. Nell’arco di tale periodo di tempo entrambe le parti, ossia dipendente e datore di lavoro, possono vicendevolmente sperimentarsi, iniziare a collaborare e quindi conoscersi. Ciಠconsente ad entrambe le parti di recedere dal contratto di lavoro, che viene comunque firmato, senza obbligo di preavviso e di indennità .

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Licenziamento periodo di prova e gravidanza

In considerazione della finalità  del periodo di prova, che èappunto quella di concedere alle parti un breve periodo di tempo per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, ai contraenti èconcessa la possibilità  di recedere durante tale periodo senza alcun obbligo nei confronti della controparte in termini di preavviso.

Qualora il lavoratore licenziato durante il periodo di prova ritenga di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo, deve riuscire a dimostrare in sede giurisdizionale il positivo superamento dell’esperimento e che la decisione del datore di lavoro di non proseguire il rapporto èriconducibile ad altro motivo.

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Licenziamento illegittimo durante il periodo di prova

La funzione del periodo di prova èquella di consentire alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro, ne deriva quindi che durante tale periodo, in base a quanto previsto dal codice civile, le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità  di mancato preavviso.

Anche in questo caso, tuttavia, possono configurarsi delle ipotesi di licenziamento illegittimo. Questo accade ad esempio quando il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di sostenere la prova, o perchè non gli sono state attribuite le mansioni che ne costituiscono l’oggetto oppure perchè di tali mansioni egli ha potuto svolgere solo la parte meno qualificante.

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Lettera di dimissioni periodo di prova

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti puಠrecedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di fornire il periodo di preavviso. In ogni caso, tuttavia, la volontà  di recedere dal contratto deve essere manifestata per iscritto mediante apposita lettera di dimissioni, se il recesso èdel lavoratore, o lettera di licenziamento, se il recesso èdel datore di lavoro.

La lettera di dimissioni che deve essere redatta per recedere durante il periodo di prova equivale ad una comune lettera di dimissioni senza preavviso. Di seguito proponiamo un esempio di lettera di dimissioni adatta per recedere da un rapporto di lavoro in prova.

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Licenziamento durante il periodo di prova

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23224 del 17 novembre 2010 ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito al licenziamento durante il periodo di prova.

La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puಠrecedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità . Se perಠla prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà  di recesso non puಠesercitarsi prima della scadenza del termine“.

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