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Regolamentazione periodo di prova

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Al momento della stipula del contratto di lavoro la legge stabilisce che si puಠprevedere l’istituzione di un periodo di prova. Nell’arco di tale periodo di tempo entrambe le parti, ossia dipendente e datore di lavoro, possono vicendevolmente sperimentarsi, iniziare a collaborare e quindi conoscersi. Ciಠconsente ad entrambe le parti di recedere dal contratto di lavoro, che viene comunque firmato, senza obbligo di preavviso e di indennità .

Il patto di prova si applica in vari tipi di contratto, infatti èpossibile trovare il periodo di prova sia nei rapporti di lavoro a tempo determinato, sia nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche nei casi di contratto pi๠disparate, come sono il contratto di inserimento e il contratto legale alle assunzioni obbligatorie. La durata del periodo di prova viene fissata dai contratti collettivi di lavoro nazionali e tutto ciಠviene stabilito secondo quanto concerne la qualifica e la mansione per le quali la prova viene sostenuta.

Nel caso in cui vengano a mancare tali requisiti, la legge stessa prevede una durata massima di 6 mesi nel caso di dirigenti e impiegati classificati nella prima categoria. Per le altre categorie impiegatizie, viaggiatori e piazzisti sono previsti massimo tre mesi di periodo di prova. Nel caso in cui perಠil periodo di prova non sia stato ultimato a causa ad esempio di malattia, infortunio o gravidanza èprevista una proroga dello stesso, cioèviene momentaneamente sospeso e prorogato per un numero di giorni pari a quelli dell’assenza.

Non èprevisto per legge il godimento delle ferie all’interno di questo periodo. E’ bene affermare che tutte e due le parti sono libere di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di avviso e senza obbligo di indennità  e di motivazione. Non ètra l’altro necessaria nemmeno la forma scritta per la stipula dello stesso.