Buoni lavoro in banca

Acquistare i buoni lavoro, ovverosia i voucher, anche presso gli sportelli degli istituti di credito. E’ questa una delle ultimissime novità  sui voucher annunciata dall’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale che, inoltre, ha annunciato anche delle facilitazioni sull’acquisto e sulla riscossione presso le banche.

Innanzitutto, gli sportelli bancari dove attualmente i buoni lavoro si possono comprare, da parte dei datori di lavoro, e riscuotere da parte del lavoratore occasionale, sono quelli della Banca Popolare di Sondrio e del Gruppo Bper, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che sono complessivamente ben 380 sportelli bancari sparsi su tutto il territorio nazionale.

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Rimborso buoni lavoro inutilizzati

I buoni lavoro, detti anche voucher, che vengono acquistati dal datore di lavoro, ma che non vengono utilizzati, possono essere rimborsati. A metterlo in evidenza, attraverso il proprio sito Internet, èl’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, precisando come per ottenere il rimborso dei buoni lavoro cartacei acquistati sia necessario compilare un apposito modulo di domanda, il modello “SC52” visionabile, scaricabile ed inviabile online dal sito Internet www.inps.it.

Nel momento in cui viene presentato il modello di richiesta per il rimborso, il datore di lavoro deve anche consegnare integri i voucher non utilizzati; a questo punto, dopo aver effettuato i necessari controlli, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale provvederà  ad emettere un bonifico a favore del datore di lavoro.

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Voucher di conciliazione esenti da Irpef

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.119/E del 22 novembre, ha chiarito che i voucher di conciliazione previsti dal Programma operativo regionale della Regione Piemonte non costituiscono reddito e quindi non sono sottoposti a Irpef. Questo, tuttavia, vale soltanto nel caso in cui i voucher sono spesi direttamente dal titolare del bonus mentre, al contrario, costituiscono reddito imponibile, autonomo o d’impresa, se sono corrisposti alla struttura a cui il beneficiario del contributo si èrivolto per la prestazione del servizio.

Il chiarimento èarrivato a seguito del quesito posto dalla Regione Piemonte, che ha chiesto all’Agenzia se tali agevolazioni avessero o meno natura reddituale.

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