
La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puà ² recedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità  . Se perà ² la prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà  di recesso non puà ² esercitarsi prima della scadenza del termine“.



Il licenziamento èuna pratica attraverso la quale il datore di lavoro puà ² decidere di recedere il contratto stipulato con un suo dipendente.

