
La fattispecie èdisciplinata dall’art. 2096 del codice civile, il quale al 3° comma stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti puಠrecedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità . Se perಠla prova èstabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non puಠesercitarsi prima della scadenza del termine“.



Il licenziamento èuna pratica attraverso la quale il datore di lavoro puಠdecidere di recedere il contratto stipulato con un suo dipendente.

