
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società  che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività  lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società  durante il periodo di congedo familiare.









