
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società durante il periodo di congedo familiare.









