
Con la sentenza in esame, in particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da tre vertici aziendali, accusati di aver esposto un falso credito Iva e di averlo poi compensato gradualmente nel corso degli anni successivi.

Con la sentenza in esame, in particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da tre vertici aziendali, accusati di aver esposto un falso credito Iva e di averlo poi compensato gradualmente nel corso degli anni successivi.

Ma cosa avviene per l’imposta sul valore aggiunto? La soluzione confermata costantemente negli anni dalla magistratura tributaria èsemplice e intuitiva, nell’ottica di punire entrambe le parti fraudolente in causa.

àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.

Per loro, anzi, gli acquisti e cessioni di tali beni sono “fuori campo†IVA, e non devono nemmeno comparire in dichiarazione. Chiaramente, l’onere dell’imposta ricade sul consumatore finale, che acquistando il prodotto rimborsa l’imposta alla casa editrice.

Alla scadenza, l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, il corrispondente valore in denaro.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà dell’IVA era detraibile.