Risparmiare in azienda grazie alla tecnologia

Contratto di cessione azienda commerciale

Risparmiare in azienda grazie alla tecnologia

Questo tipo di contratto regola lo scambio tra un un soggetto, denominato cedente, che dietro corrispettivo, trasferisce ad un altro, denominato cessionario la propria azienda commerciale, con i suoi beni materiali, sia mobili, sia immobili, e  immateriali, ossia l’avviamento, inclusi i contratti stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, con la sola esclusione di quelli aventi carattere personale.

Leggi il resto

Imposta di registro sulla cessione di impianti radiotelevisivi

imposta di registro

La cessione di impianti radiotelevisivi, quando non abbia per oggetto unicamente le attrezzature ma comprenda anche altri beni quali marchi, brevetti, frequenze, si configura come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), e come tale non èsoggetta ad IVA ma sconta l’imposta proporzionale di registro. Inversamente, la cessione delle sole attrezzature, qualificandosi come cessione di beni, èrilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n.33/E del 10 aprile 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate ha inteso illustrare le novità  introdotte dall’articolo 40, comma 9-bis, del decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) che ha integrato, inserendovi il comma 7-bis, l’articolo 27 del “Testo unico della radiotelevisione” (DLgs n. 177/2005).

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

Leggi il resto