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Ricorso multa stradale

CODICE DELLA STRADA SANZIONE:

art. 126-bis comma 2: L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà  notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita, quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi, ovvero 60 giorni. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, in precedenza era possibile la segnalazione a carico del proprietario del veicolo, ora con nota della Cassazione, non èpi๠lecito decurtare i punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo, identificato come obbligato in solido.

Il proprietario del veicolo, ha la possibilità  e il dovere di comunicare i dati del conducente dell’auto, al momento della contestazione entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica del verbale stesso.

In caso l’obbligato in solido non comunicherà  i dati completi dell’effettivo trasgressore, verrà  applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 259,00 a 1036,00 Euro.

Attenzione!! pertanto quando ricevete una multa, dove nell’infrazione èstabilita la decurtazione dei punti dalla patente, provvedete subito a comunicare, attraverso il modello allegato alla multa stessa, chi era alla guida dell’automezzo in quel frangente.

DIMENTICANZA DOCUMENTO:

Se vi dovesse capitare di dimenticare a casa la patente di guida, o la carta di circolazione, o il certificato assicurativo, o qualsiasi altro documento necessario per la guida di veicoli, in caso di controllo stradale da parte di organi di polizia, èprevista una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 180, ricordatevi perà², che in questo caso non si conclude il processo di violazione, infatti avete 30 giorni di tempo, dal momento stesso in cui vi viene notificato il verbale (notifica che avviene direttamente sulla strada), per presentare il documento che vi mancava al momento del controllo; tale documento potrà  essere presentato presso un qualsiasi comando di polizia a voi pi๠comodo e vicino.

MICROCAR E CICLOMOTORI ART. 170 C.d.S. :

finalmente dal 14 luglio del 2006 si potrà  circolare in due sui ciclomotori 50 cc. Attenzione!! Per poter usufruire di questa nuova norma occorrerà  acquistare un ciclomotore dopo la data del 14 luglio e quindi già  dotato di nuova targa, oppure bisognerà  richiedere al Dipartimento dei Trasporti terrestri ( Motorizzazione Civile), una nuova targa a sei cifre con annessa carta di circolazione, che sostituirà  il contrassegno identificativo applicato ora sui ciclomotori acquistati prima di tale data, con l’annesso certificato di idoneità  tecnica (CIT).

In caso contrario, siccome non sarà  obbligatorio il cambio della targa, ricordiamoci sempre, che il trasporto di un passeggero su un ciclomotore o microcar senza il rispetto della norma, da parte di un minorenne, prevede il fermo amministrativo per 60 giorni.

Il veicolo, non potrà  perಠessere affidato al proprietario ma sarà  l’organo accertatore che disporrà  la rimozione e il trasporto presso apposito luogo di custodia. Trascorsi 30 giorni, il proprietario potrà  chiederne l’affidamento.

La sanzione pecuniaria va da 70 a 285 Euro.

La presente norma vale anche per il co. 1° che stabilisce che il conducente deve avere libero uso di braccia, mani e gambe e di essere seduti in posizione corretta; in questo caso si applica il fermo del veicolo anche per conducenti maggiorenni. Quando nel corso di un biennio sia stata commessa per almeno due volte, la violazione di cui al co. 1 (posizione scorretta) e co. 2 (trasporto di altre persone) èprevisto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

VELOCITA’ PRODOTTA DAI CICLOMOTORI:

èprevista la confisca e una sanzione da 74 a 296 Euro per chi produce, fabbrica o commercia motorini che sviluppano una velocità  superiore ai 45 Km/h; mentre chi circola su ciclomotori sviluppanti velocità  superiore ai 45 Km/h èprevisto il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione da 36 a 148 Euro. ART. 171:

La sanzione per il mancato uso prevede il pagamento di un importo da 70 a 285 Euro e il fermo amministrativo del veicolo sia che si tratti di conducente e/o passeggero maggiorenne ovvero minorenne. Se nel corso di due anni si ècommessa per almeno due volte questo tipo di violazione il fermo del veicolo èdi 90 giorni.

A differenza dell’art. 170 la custodia del veicolo, in deroga all’art. 214 deve essere affidata al proprietario. Se il ciclomotore o motociclo viene utilizzato per commettere reati, il veicolo verrà  posto sotto sequestro, se il reato èperseguibile a querela di parte (lesioni a seguito di incidenti stradali) il sequestro dovrà  essere adottato solo dopo la presentazione della querela.


NUOVA NORMA CINTURE DI SICUREZZA: E’ GIA’ IN VIGORE!!

La nuova normativa recita che: il conducente e i passeggeri dei veicoli M1 (trasporto persone con un massimo di otto posti) M2 (trasporto persone con pi๠di otto posti a sedere ma sotto le 5 tonnellate) M3 (trasporto persone con pi๠di otto posti a sedere ma sopra le 5 tonnellate); N1 (trasporto merci con massa non superiore a 3,5 t) N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 t ma inferiore a 12 tonnellate) N3 (trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate) sono obbligati ad indossare le cinture di sicurezza ove presenti, se non presenti non c’èl’obbligo di montarle, ma su tali veicoli, cioèprivi di sistemi di ritenuta i bambini inferiori a 3 anni non possono viaggiare, i bambini di età  superiore possono essere trasportati (su sedile anteriore) solo se di statura superiore a 1,50 metri. Sui taxi o veicoli noleggio con conducente, se sprovvisti di sistemi di ritenuta adeguati, i bambini di statura inferiore a 1,50 metri, possono essere trasportati sul sedile posteriore ma devono essere accompagnati da persona con almeno 16 anni di età .

Sugli autobus i passeggeri devono essere informati degli obblighi sopracitati, con cartelli o altri sistemi pubblicitari. Sono esonerati dall’uso delle cinture di sicurezza i soli passeggeri in piedi che viaggiano sui bus urbani.

Tutti gli autisti di taxi o di veicoli di noleggio con conducente, sono obbligati ad indossare i sistemi di rinenuta anche nei centri abitati.