Nei primi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi; nel caso in cui sia presente un solo genitore, il periodo di congedo sarà elevato a 10 mesi.
La lavoratrice madre, o il lavoratore padre di un minore con invalidità grave, accertata in base alla legge n. 104/92 art. 4 , il periodo di congedo si protrarrà fino ai tre anni di vita del bambino (salvo nei casi in cui sia ricoverato a tempo indeterminato, in centri specialistici).