Il D.Leg.vo 26/03/2001 n. 151 e la Legge 8/3/2000 n. 53, apportano nuove discipline a sostegno e a tutela della maternità e della paternità .
Nei primi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi; nel caso in cui sia presente un solo genitore, il periodo di congedo sarà elevato a 10 mesi.
La lavoratrice madre, o il lavoratore padre di un minore con invalidità grave, accertata in base alla legge n. 104/92 art. 4 , il periodo di congedo si protrarrà fino ai tre anni di vita del bambino (salvo nei casi in cui sia ricoverato a tempo indeterminato, in centri specialistici).
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