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Snc: utili, perdite e durata

Gli ultimi due punti da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo non appaiono di fondamentale importanza: in entrambi i casi, infatti, la legge stabilisce cosa fare qualora i soci non determinino espressamente il loro contenuto, cosicchè lecito immaginare che la loro assenza o imprecisione non comporti la nullità  dell’atto costitutivo e dunque della società .


Il primo dei due punti concerne le modalità  di ripartizione degli utili conseguiti nonchè delle perdite maturate. Il codice stabilisce che, salvo clausole differenti, gli utili e le perdite si ripartiscono in proporzione ai conferimenti eseguiti.

Naturalmente nell’atto costitutivo èpossibile decidere differentemente. I soci possono per esempio accordarsi di attribuire una quota degli utili a chi si occupa dell’amministrazione, oppure premiare maggiormente il socio d’opera rispetto agli altri.

In merito alle perdite, occorre segnalare alcune norme poste a tutela della garanzia che il capitale rappresenta verso i creditori. Non èinfatti possibile procedere alla ripartizione di utili qualora non siano completamente state ripianate le eventuali perdite pregresse.

àˆ inoltre consentito decidere di rimborsare parte dei conferimenti ai soci e dunque ridurre il capitale sociale, perಠtale delibera diviene esecutiva solo dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. In questo frattempo, qualsiasi creditore puಠopporsi alla riduzione qualora ritenga che ciಠdebiliti le sue garanzie, e in tal caso la società  puಠprocedere ai rimborsi solo se salda il debito oppure dimostra che comunque il creditore non corre rischi.


Il punto rimanente riguarda la durata della società : l’atto costitutivo deve indicare quando si esaurirà  il contratto sociale. Ma in realtà  tale elemento non ha alcuna importanza, considerando che i soci possono tranquillamente andare avanti lo stesso con l’attività , e in tal caso si ritiene che la scadenza abbia subito una proroga tacita a tempo indeterminato.