Home » Il registro dei cespiti ammortizzabili

Il registro dei cespiti ammortizzabili

I problemi relativi alle quote di ammortamenti, ai cespiti promiscui, a plusvalenze e minusvalenze e alle altre questioni inerenti i beni strumentali sono molto complessi, come chiarito negli articoli precedenti.


Per questo motivo, il legislatore fiscale non si accontenta di conoscere gli importi che riportiamo in dichiarazione dei redditi: vuole anche sapere come li abbiamo determinati. Da questa esigenza informativa, nasce l’obbligo di compilare un apposito libro contabile, il registro dei cespiti ammortizzabili, che va aggiornato ogni anno entro la data per la presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente, il 30 settembre).

Precisiamo che esso deve essere tenuto da tutti i contribuenti con partita IVA che possiedano tali beni, ma coloro in contabilità  semplificata possono riportare le relative informazioni anche sui registri IVA. Questa “semplificazione”, in realtà , ètutt’altro che agevole ai fini pratici, cosicchè sono ben pochi coloro che hanno rinunciato a tenere il tradizionale libro cespiti.

Precisiamo, inoltre, che l’obbligo non riguarda i contribuenti minimi, che, applicando rigidamente il principio di cassa, non eseguono l’ammortamento di alcun bene (il costo d’acquisto èdedotto immediatamente al 100%, o al 50% per i beni promiscui), mentre per gli aderenti al regime agevolato per le nuove iniziative èconsentito, in luogo del libro cespiti, mantenere un prospetto in forma libera che riporti le informazioni essenziali ai fini della dichiarazione.


àˆ bene, inoltre, notare come la prassi ha dimostrato che anche nelle imprese pi๠grandi rimane la tendenza di compilare il registro dei cespiti ammortizzabili in forma cartacea, nonostante la presenza di sofisticati software contabili utilizzati comunemente per gli altri obblighi contabili e dichiarativi: per motivi pratici, infatti, tantissimi contribuenti preferiscono compilarlo a mano, anche per evitare di doverlo ristampare da capo ogni anno.