
L’assicurazione all’INAIL è obbligatoria in presenza di un requisito soggettivo oppure di uno oggettivo (non occorre la compresenza di entrambi).
Il requisito soggettivo è lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata retribuita di tipo manuale: chiunque si trovi in queste condizioni va sempre assicurato. Sono dunque esclusi coloro che eseguono prestazioni gratuite (magari parenti o amici che danno una mano occasionalmente), nonché coloro che non sono dipendenti: l’imprenditore medesimo, oppure i soci di una società , o i liberi professionisti.
Per alcuni imprenditori, però, la legge prevede ugualmente l’obbligo di assicurazione: si tratta degli agricoltori e degli artigiani, le cui attività sono più pericolose di altre. L’imprenditore si trova così, eccezionalmente, a rivestire contemporaneamente il ruolo di assicurante e di assicurato. In questi casi, inoltre, l’obbligo si estende anche ai familiari che prestino la propria opera nelle rispettive aziende e agli apprendisti.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a progetto (che formalmente non sono dipendenti), una legge speciale obbliga comunque alla loro assicurazione quando nello svolgimento delle loro mansioni utilizzano non occasionalmente veicoli a motore da loro guidati.
In merito al discorso del “lavoro manualeâ€, già da molto tempo esso viene indicato come un falso problema: poiché un’attività manuale, anche minima, viene svolta da chiunque, l’assicurazione finisce per riguardare indistintamente impiegati e operai. Per espressa previsione di legge, poi, nel 2000 l’assicurazione è stata estesa anche ai livelli più alti della gerarchia aziendale: dirigenti e quadri.