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Impugnazione e udienza licenziamento riforma del lavoro

Impugnazione e udienza licenziamento riforma del lavoro

La riforma del mercato del lavoro, entrata ufficialmente in vigore in data 18 luglio 2012, avrebbe altresଠmodificato, come ci si potrebbe facilmente attendere, anche la normativa relativa all’impugnazione, in sede giudiziaria, del licenziamento considerato illegittimo dal dipendente apparentemente ingiustamente licenziato nonchè alla successiva udienza dinanzi al giudice.

LAVORATORI PRECOCI ED ESODATI RIFORMA DELLE PENSIONI

La principale modifica, ovviamente, sarebbe stata apportata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero sia ai tempi massini di presentazione del ricorso da parte del lavoratore sia ai tempi massimi di comparizione in sede giudiziaria che, allo scopo di rendere maggiormente fluido sia il processo giudiziario sia l’eventuale reintegro del dipendente, sarebbero stati notevolmente accorciati.

CONTI CORRENTI SENZA SPESE PER PENSIONATI

Sarebbero state inoltre velocizzate, sempre allo scopo di snellire le pratiche, le modalità  di presentazione alle parti di taluni documenti, di secondaria importanza ai fini prettamente giudiziari, quali la notifica di comparizione che, da parte del ricorrente, potrebbe oggi venir inviata alla controparte mediante casella di posta elettronica certificata.

RIFORMA DEL WELFARE DEL GOVERNO MONTI

Cominciamo subito col dire, dunque, come il comma 38 dell’art. 1 del testo di legge sulla riforma del mercato del lavoro abbia abbreviato, portandoli da ben 270 a soli 180 giorni, i termini massimi di impugnazione del licenziamento considerato illegittimo.

Una volta presentata la richiesta di impugnazione il giudice, sempre sulla base della su indicata normativa, dovrà  fissare l’udienza preliminare entro 40 giorni provvedendo a che la notifica di comparizione venga consegnata alla controparte entro 15 giorni e che il resistente si costituisca in giudizio entro 35 giorni.

In merito all’udienza stessa, ed all’immediata validità  esecutiva della stessa, il comma 49 dell’art. 1 del testo di legge sulla riforma del mercato del lavoro avrebbe inconfutabilmente stabilito che il giudice: “sentite le parti e, omessa ogni formalità Â non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene pi๠opportuno agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o rigetto della domanda”.

La sentenza, fatti salvi i casi in cui il giudice decida di tentare di conciliare le parti, èdunque immediata ed immediatamente esecutiva e resta tale sino a che una delle parti eventualmente non decida di fare ricorso.