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Dichiarazione di immediata disponibilità  (DID)

La circolare n.133 del 22 ottobre 2010 ha chiarito e sottolineato l’assoluta necessità  della dichiarazione di immediata disponibilità  (DID) affinchè il lavoratore possa percepire le diverse forme di trattamento a sostegno del reddito, come il trattamento di disoccupazione, la cassa integrazione in deroga, l’integrazione salariale ordinaria, l’integrazione salariale straordinaria, i contratti di solidarietà , ecc.

Attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità , in particolare, il lavoratore dichiara di essere immediatamente disponibile ad un lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.


Di conseguenza, dunque, se il lavoratore rifiuta di sottoscriverla o se rifiuta il lavoro o il percorso di riqualificazione eventualmente offerto non puಠavere accesso ad alcuna forma di compenso a sostegno del reddito, nè tanto meno ad altre erogazioni di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già  maturati. Sempre in questo caso, inoltre, il datore di lavoro non èautorizzato a porre a conguaglio le somme relative alle prestazioni a sostegno del reddito.

Il lavoratore èobbligato a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità  prima che vengano avviate le procedure di sostegno al reddito e di presentarla al proprio datore di lavoro, che a sua volta ha l’obbligo di acquisire e custodire le dichiarazioni di ciascun lavoratore, nonchè di informare l’Inps.

Gli unici a non essere obbligati a presentare la DID sono i lavoratori socialmente utili, in forza del fatto che sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili se percepiscono somme di denaro a sostegno del reddito. L’articolo 90 del D.Lgs. n.468/1997, infatti, dispone che “l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ad attività  di lavori socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità  di cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.223. La partecipazione ad attività  di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione“.