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Coefficiente rivalutazione TFR maggio – giugno 2013

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Come ogni mese, pochi giorni fa èstato pubblicato il coefficiente di rivalutazione del TFR per il periodo di maggio – giugno 2013. In riferimento alle quote accantonate dal 15 maggio 2013 al 14 giugno 2013, il coefficiente èpari al 0,906690%. Ricordiamo, in proposito, che il coefficiente èutile per la determinazione del trattamento di fine rapporto lavoro maturato nel periodo 15 maggio 2013 – 14 giugno 2013, per rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre dell’anno precedente.

In particolare, l’importo èricavato sommando il 75 per cento dell’incremento del costo della vita per gli operai e gli impiegati – come accertato dall’Istat nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente – e un tasso fisso pari all’1,5% su base annua.

Pertanto, le persone che cessano la propria posizione lavorativa nel periodo sopra indicato (per dimissioni o per licenziamento) possono fruire della rivalutazione della quota accantonata tra il 1 gennaio 2013 e il giorno della fine del rapporto di lavoro, applicando il coefficiente di cui sopra il tasso fisso dell’1,5 per cento su base annua.

Lo scopo del coefficiente, come abbiamo avuto modo di sottolineare pi๠volte negli scorsi mesi (vedi anche il calendario sulla rivalutazione TFR 2013), èquello di evitare che coloro che cessano lo svolgimento della propria prestazione lavorativa durante l’anno possano essere penalizzati, considerando che la rivalutazione della quota TFR d’esercizio viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno con applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il TFR spetta a tutti i dipendenti il cui contratto collettivo nazionale di riferimento preveda il pagamento di questa indennità  al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La somma sarà  calcolata per ogni anno di servizio, determinando una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, con riduzione proporzionale per le frazioni di anno.