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Agevolazioni assunzione lavoratori disoccupati o in cassa integrazione

La legge prevede delle agevolazioni di carattere contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati o in cassa integrazione.

Per quanto riguarda i lavoratori disoccupati, in particolare, la legge n. 407 del 1990 prevede che in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi, le imprese godono di sgravi di carattere contributivo per i tre anni successivi pari al 50% se situate della parte settentrionale della penisola e elevati fino al 100% se situate nel meridione.

INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI

Per quanto riguarda i lavoratori in cassa integrazione, ènecessario che questi siano in cassa integrazione da almeno tre mesi e siano alle dipendenze di imprese che beneficiano della cassa integrazione da almeno sei mesi. In questo caso le agevolazioni contributive riconosciute sono analoghe a quelle previste per il contratto di apprendistato e riguardano un periodo di tempo pari a 12 mesi. Il datore di lavoro, inoltre, ha diritto a ricevere per nove mesi una somma di denaro pari al 50% dell’indennità  di mobilità  che avrebbe percepito il lavoratore.

BENEFICI CONTRIBUTIVI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

In caso di assunzione di lavoratori in mobilità , invece, èprevista un’agevolazione di carattere contributivo analoga a quella prevista per il contratto di apprendistato nel caso in cui l’assunzione venga effettuata tramite un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi ed èstesa per ulteriori dodici mesi nel caso in cui tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato. Per un periodo non superiore a dodici mesi, inoltre, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità  di mobilità  che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.