Il primo valore ad essere rideterminato riguarda l’entità massima dell’integrazione salariale riconosciuta ai lavori cassintegrati: èstato stabilito che coloro la cui retribuzione ordinaria mensile lorda non supera € 1.931,86 hanno diritto ad un’integrazione salariale massima pari a € 840,81, mentre coloro che superano la soglia indicata possono aver diritto come tetto massimo a € 1.010,57. Tali tetti sono maggiorati del 20% per i lavoratori dei settori edile e lapideo.
I medesimi valori (eccetto la maggiorazione appena descritta) sono poi applicati in tutt’altra ipotesi: quella dei lavoratori licenziati e iscritti nelle liste di mobilità , che per l’appunto godono di un assegno i cui valori massimi sono gli stessi previsti per l’integrazione salariale.
La rideterminazione interviene anche per gli assegni mensili riconosciuti ai lavoratori socialmente utili (che arrivano a € 533,12) e per i lavoratori di pubblica utilità (€ 413,16).
Vengono aggiornati anche i valori delle indennità di disoccupazione. Per i lavoratori del settore agricolo e per i “non agricoliâ€con requisiti ridotti, l’importo massimo erogabile ogni mese arriva a € 1.065,26 mentre per i “non agricoli†con requisiti ordinari il tetto sale a € 1.073,25.
Infine, da quest’anno anche il trattamento speciale previsto come indennità di disoccupazione per i lavoratori del settore edilizio èsoggetto alla medesima rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, come gli altri valori descritti. Per il 2010, l’importo massimo riconosciuto èpari a € 549,74.