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Proroga cassa integrazione ordinaria dopo CIGS

Alla luce delle continue richieste di chiarimento, l’Inps attraverso il messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011 ha spiegato che èammissibile la richiesta di un ulteriore periodo di cassa integrazione senza soluzione di continuità  da parte di un’azienda che ha già  usufruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Affinchè tale richiesta venga accolta èperಠnecessario che ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge, ossia non imputabilità  dell’evento, temporaneità  e transitorietà  dello stesso e prevedibilità  di ripresa dell’attività  lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE ILLEGITTIMA PER MANCATA COMUNICAZIONE CRITERI DI SCELTA

E’ necessario inoltre il rispetto dei limiti temporali in base a quanto previsto dall’articolo 6 della legge 164/1975, secondo cui qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puಠessere proposta solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività  lavorativa.

CONTRIBUTI FIGURATIVI CASSA INTEGRAZIONE

A riguardo occorre perಠprecisare che tale requisito temporale si considera sussistente anche nel caso l’azienda abbia usufruito di 52 settimane di CIGS. L’art. 6 della legge 164/1975 stabilisce infatti che l’anno di cassa integrazione straordinaria puಠessere considerato alla pari di una ripresa dell’attività  lavorativa nel caso in cui l’attività  lavorativa sia proseguita nel corso delle 52 settimane, seppure ad orario ridotto.

Al contrario, invece, nel caso in cui durante il periodo di cassa integrazione straordinaria l’attività  lavorativa sia stata sospesa a zero ore non èammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cassa integrazione prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane durante le quali sia stata ripresa l’attività  lavorativa.