Le operazioni compiute, infatti, sono escluse dall’applicazione dell’imposta, e, anzi, in fattura deve comparire espressamente la dicitura “operazione fuori campo IVA ex art. 1 cc. 96-117 L. 244/2007â€.
Quando fu varato il regime, il vantaggio previsto per i consumatori era proprio la mancanza dell’imposta a loro carico sui loro acquisti: se prima un consumatore acquistava un dato bene a 100 euro pi๠IVA al 20% (totale 120), col nuovo sistema il prezzo sarebbe sceso, a parità di condizioni, a soli cento euro.
In realtà , perà², la discesa dei prezzi si èverificata con estrema rarità : solitamente il venditore ha continuato a vendere a 120 euro, incrementando i propri ricavi del 20%.
A fronte di questo vantaggio, per i “minimi†si ha come contraltare un aspetto fortemente negativo, dato dall’assoluta impossibilità di dedurre l’IVA sugli acquisti: l’imposta versata ai propri fornitori èsempre e del tutto indeducibile. In compenso, l’IVA indetraibile diviene parte integrante del costo scaricabile ai fini IRPEF.
Tuttavia, nelle ipotesi sparse in cui la legge prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), come ad esempio nell’ipotesi di acquisti intracomunitari, operano gli obblighi ordinari: il contribuente minimo dovrà quindi calcolare l’imposta integrando la fattura e riversarne l’ammontare entro il giorno 16 del mese successivo.
àˆ da notare che l’indicazione dell’IVA anche in una sola fattura, anche per una semplice dimenticanza, comporta l’immediata decadenza dal regime dei “minimi†con tutte le relative conseguenze.