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Associazioni musicali e contribuenti minimi

La guida di Fisco Oggi sulla fiscalità  degli operatori del settore musicale dedica un certo spazio anche alle seguenti due questioni: le associazioni fra artisti e i contribuenti minimi.

Il primo caso riguarda l’ipotesi di pi๠soggetti (nel nostro caso: pi๠musicisti, intendendo fra essi cantanti, autori, compositori ecc.) che si associano per eseguire la loro attività .


Un’organizzazione di questo genere èdel tutto assimilabile ad un’associazione fra professionisti, posto che in tutti i casi si parla di lavoratori autonomi; e dunque si applicano le medesime regole.
Compensi e oneri sostenuti dai musicisti, dunque, sono attribuiti all’associazione secondo le regole del lavoro autonomo.

La loro differenza costituisce il reddito dell’associazione, che viene suddiviso fra gli associati in proporzione alla rispettiva partecipazione agli utili.


Quello che pi๠conta, perà², èche il reddito èattribuito agli associati, e tassato in capo ad essi, del tutto indipendentemente dal fatto che tali utili siano davvero distribuiti in tutto o in parte oppure no.

Per quanto riguarda la questione dei contribuenti minimi, in verità , non vi sono per i musicisti grandi particolarità  rispetto alla generalità  degli aderenti al cosiddetto “forfettone”.

Ma una questione molto importante riguarda il trattamento dei diritti d’autore, che per molti artisti del panorama musicale costituisce una voce importantissima e che per i contribuenti “normali” costituisce un reddito assimilato al lavoro autonomo, ma comunque estraneo ad esso.

Ebbene, la risoluzione 311/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i diritti d’autore dei musicisti sono da considerarsi come uno dei proventi da artista, con tutte le relative conseguenze: i diritti percepiti dai “minimi”, dunque, sono da sottoporre alla ritenuta del 20% e partecipano al raggiungimento del limite massimo dei trentamila euro annui di ricavi, il superamento del quale comporta la decadenza dal regime agevolato.