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Agevolazioni per bande e cori dilettantistici

Si èaccennato al fatto che le prestazioni musicali esercitate saltuariamente costituiscono redditi diversi..

Si èaccennato al fatto che le prestazioni musicali esercitate saltuariamente costituiscono redditi diversi. Il reddito, dunque, ècostituito dalla differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute, purchè inerenti e documentate, secondo il principio di cassa.

Una norma particolare, tuttavia, pone una particolare agevolazione a favore di “direttori artistici e collaboratori tecnici […] da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità  dilettantistiche”, come afferma l’art. 67, comma 1, lettera m del T.U.I.R.


àˆ infatti stabilita una franchigia pari a 7.500 euro annui. Percià², chi percepisce tali redditi per 6.000 euro nell’anno non ètassato, mentre se ne percepisce per 10.000 euro ètassato solo per 2.500.

La legge 133/1999, perà², stabilisce una modalità  di tassazione particolare sulla quota di compensi eccedenti la franchigia indicata: il reddito imponibile.


L’erogante, infatti, ètenuto ad applicare una ritenuta alla fonte sul reddito imponibile, impiegando l’aliquota vigente per il pi๠piccolo scaglione di reddito prevista per l’IRPEF: attualmente, dunque, parliamo del 23%.

La ritenuta del 23%, dunque, èapplicata sul reddito imponibile; ed à¨, dunque, indispensabile che il musicista informi l’erogante dei compensi già  percepiti nel corso dell’anno, affinchè quest’ultimo possa sapere se e in che misura la franchigia èstata raggiunta e/o superata.

Ma vi èun’ulteriore complicazione: anche la natura della ritenuta èvariabile. La quota di reddito eccedente la franchigia fino a € 20.658,28 (i vecchi quaranta milioni di lire) èinfatti soggetto a ritenuta a titolo d’imposta: si tratta, dunque, di tassare tali compensi in forma definitiva, cosicchè essi non dovranno poi essere dichiarati nel modello UNICO o nel 730.

La ritenuta sui compensi superiore alla soglia indicata, invece, èseguita a titolo d’acconto: tali compensi andranno dunque dichiarati e la ritenuta subita sarà  scomputabile.