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730, i rimedi contro errori e violazioni (seconda parte)

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Quando il 730 inviato conteneva qualche errore che ha inciso sul calcolo del tributo dovuto o sul rimborso d’imposta ottenuto in busta paga, èpossibile rimediare, secondo strade diverse a seconda che il ricalcolo dei tributi sia a favore del contribuente o dell’Erario.

Nel primo caso, infatti, c’ tempo fino al 26 ottobre per ritornare al CAF perchè quest’ultimo rifaccia tutti i conti, informi il sostituto d’imposta e spedisca all’Agenzia delle Entrate il 730 integrativo entro il termine previsto (10 novembre 2009).

Il rimborso sarà  accreditato al contribuente nella busta-paga riferita al mese di dicembre.


Nel caso, invece, in cui le correzioni vadano a favore del Fisco, non èpossibile nè permesso inviare un nuovo 730: la correzione, infatti, dovrà  avvenire inviando un Modello UNICO, entro il 30 settembre 2009 (dichiarazione correttiva nei termini) oppure entro quello che sarà  il termine di presentazione della denuncia dei redditi del prossimo anno (dichiarazione integrativa).


Nel secondo caso, perà², sulle somme a debito sarà  calcolata una sanzione pari al 3% o al 10% a seconda che l’errore sia rilevabile in sede di controllo automatico o formale oppure di controllo sostanziale.

L’ultima, importante ipotesi di violazione in sede di Modello 730 èquello in cui chi ha provveduto alla trasmissione (normalmente il CAF) abbia elargito il cosiddetto “visto di conformità â€ (ossia, l’attestazione che i dati indicati corrispondono al vero) senza aver eseguito un controllo effettivo ed accurato.

Sul responsabile dell’assistenza fiscale ricade una sanzione se sussistono due condizioni: 730 errato a discapito dell’Erario non seguito da dichiarazione integrativa e debito d’imposta latente superiore a € 16,53.
Egli puಠperಠregolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso versando la prevista sanzione ridotta (€ 25,80) entro il 30 giugno 2010.