
Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà dell’IVA era detraibile.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

Perciಠrisulterà quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.

Sono diffusi in tutta l’Italia, ma èsoprattutto nel Nord-Est che esse hanno assunto un ruolo-chiave nel prodigioso sviluppo economico di quelle aree.

Perchè un’invenzione sia brevettabile occorre che siano presenti congiuntamente alcuni requisiti. Innanzitutto, com’ ovvio, deve trattarsi di qualcosa di nuovo (cioèprima inesistente) e di originale (cioènon consistente in una lieve modifica di un bene già esistente); deve poi trattarsi di un bene materiale (quindi sono esclusi i software o le formule matematiche) e industriale (cioèavente l’attitudine ad essere riprodotto in serie: sono escluse perciಠopere d’arte o artigianali).

Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.
Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.

Per superare la già descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.
àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà la distruzione, le modalità della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessioneâ€: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.


L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).
Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

Come già accennato, il punto focale della questione èla definizione concordata fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sulle imposte effettivamente dovute in relazione ad un dato periodo d’imposta oggetto dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Dopo un contraddittorio fra le parti, si arriva alla formulazione di una proposta, cui seguirà per l’appunto l’“adesione†del contribuente.