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Entro il 28 l’appuntamento con il CUD (II)

Non sono solo i subordinati ad avere diritto al CUD: il discorso si allarga anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, come i collaboratori a progetto e i pensionati. Anche nei confronti di queste persone il CUD assume la medesima forma, anche se normalmente i dati inseriti sono molto meno numerosi.

In tutti i casi, il contribuente che nel corso dell’anno ha ottenuto solamente il reddito certificato dal CUD non èobbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se ècomunque necessario qualora egli intenda far valere detrazioni d’imposta oppure abbia altri vantaggi fiscali di cui approfittare.


Lo stesso discorso si applica anche quando egli abbia cambiato diversi lavori, ma l’ultimo datore abbia comunque provveduto a fare tutti i calcoli e i conguagli del caso, che compariranno nel CUD.
Alla certificazione sono allegati i modelli per le scelte sulla destinazione dell’otto e del cinque per mille: se egli non intende presentare la dichiarazione dei redditi, puಠcomunque compilare e inviare questi allegati.

La data del 28 febbraio èda ricordare anche come termine per un adempimento simile, anche se molto meno complesso: tutti i titolari di partita IVA che nel 2008 abbiano effettuato ritenute a carico di altri soggetti per prestazioni di lavoro diverso da quello dipendente o parasubordinato (per esempio: verso artisti e professionisti, lavoratori occasionali, agenti di commercio) sono tenuti ad inviare una certificazione in cui specifichino l’ammontare lordo dei compensi, le ritenute eseguite e il netto erogato.


Al contrario del CUD, questa certificazione èredatta in carta libera, senza che ci sia un modello di riferimento; ma anche in questo caso il percipiente deve pretendere dal sostituto d’imposta tale documentazione, al fine di far valere le ritenute subite in dichiarazione dei redditi.