In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.
Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).
àˆ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed èdunque operativo, il decreto-legge approvato dal Governo lo scorso 31 ottobre e contenente alcune attese misure dirette a favorire il settore agroalimentare, duramente messo alla prova dalle persistenti crisi dei consumi e dei mercati.
Il pacchetto contiene misure diverse, ma tutte comunque rivolte alla direzione indicata.
Innanzitutto, viene confermato il vacillante credito d’imposta introdotto dalla precedente legge Finanziaria approvata alla fine del 2007.
Secondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.
Nella maggior parte dei casi, anzi, già la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensualiâ€, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.
Il rischio èquello che, a furia di lanciare troppi allarmi, nessuno ci faccia pi๠caso. Eppure, il grido di dolore lanciato dal commissario europeo per gli Affari Monetari, lo spagnolo Joaquim Almunia, non porta certo al centro dell’attenzione un argomento nuovo, ma tuttavia l’autorevolezza della fonte dovrebbe spingere tutti a valutare le sue affermazioni con attenzione e timore.
Almunia ha citato una serie di dati macroeconomici aggiornati sulle ultime rilevazioni nell’eurozona, e ha formulato le previsioni per i prossimi due anni: purtroppo, definirle “fosche†non sarebbe sufficiente.
In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.
Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.
La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .
Chiunque eserciti un’attività d’impresa ha avuto modo di imparare due cose quando si trova come cliente lo Stato, o comunque un ente pubblico (territoriale o non territoriale): la prima èche esso paga sempre tutto quanto èdovuto; la seconda èche, perà², prima di pagare normalmente bisogna attendere tempi biblici.
E se la cosa non rappresenta un grosso problema per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di soggetti privati, il discorso diventa ben differente qualora non addirittura drammatico se la Pubblica Amministrazione costituisce invece il cliente principale quando non l’unico.
La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.
à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.
Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.
Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.
Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.
E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà dell’IVA era detraibile.
Accanto allo spinoso tema della deducibilità degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.
Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.
Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.
Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.
Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità si applichino alla totalità degli interessi passivi.
Perciಠrisulterà quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.
Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.
Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.
Voce negativa spesso molto pesante nel Conto Economico di molte imprese, gli interessi passivi (derivanti da mutui, obbligazioni, scoperti di conto corrente, contratti di leasing ecc.) sono da anni oggetto di una disciplina fiscale piuttosto tormentata, fra regole di deducibilità che variano al cambiare dei governi, ma ogni nuova variante introdotta dal legislatore sembra voler sempre pi๠complicare la vita di imprenditori e consulenti, col ricorso a regole di calcolo sempre pi๠astruse.
Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.
I cosiddetti “voucherâ€, o buoni-lavoro, sono stati introdotti nel giugno scorso con molta cautela, ma visto il loro notevole successo, si pensa ad una loro generale estensione.
In sostanza, si èin gran parte liberalizzata la possibilità per i datori di lavoro nel settore agricolo di assumere collaboratori occasionali, cosa frequente nei periodi della raccolta.
Per sconfiggere la piaga del lavoro nero e per semplificare drasticamente gli adempimenti burocratici, l’Inps ha messo in vendita in occasione dell’ultima vendemmia degli appositi voucher da 10 e 50 euro:
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