
Il primo dei suoi diritti, e il più evidente, è che gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.
La prima di esse è la garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .
Nessuno può vendere un bene di terzi, com’è ovvio, e quindi al cliente deve essere garantito che non spunti mai nessun vero titolare a rivendicare la proprietà del bene (evizione totale).
Ma il discorso non riguarda solo la proprietà ; più in generale, è anche richiesto che non devono essere presenti diritti di alcun genere (evizione parziale) sul bene ceduto: usufrutto, servitù o simili, fatta salva ovviamente l’ipotesi che il cliente ne sia già informato al momento dell’acquisto e non faccia obiezioni.
La garanzia contro i vizi, invece, impone che il bene ceduto deve essere esente da difetti che impediscano un adeguato uso del bene, eccetto difetti così lievi da non inficiare in alcun modo la funzionalità e l’estetica. Il vizio deve essere fatto valere dal cliente entro otto giorni dalla scoperta e comunque entro un anno dall’acquisto.
Nelle ipotesi di evizione parziale e vizio, comunque, il cliente può optare di non sciogliere il contratto e tenere ugualmente il bene, ma dietro una congrua riduzione del prezzo.