
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4245 del 28 gennaio 2013, con la quale èstato accolto il ricorso di un lavoratore, condannato nei due precedenti gradi di giudizio, che chiedeva l’applicazione dell’esimente prevista dal primo comma dell’articolo 599 del codice penale, in quanto le ingiurie erano state reciproche e il lavoratore aveva reagito in stato d’ira a comportamenti provocatori del datore di lavoro, che per diversi mesi aveva posto in essere nei suoi confronti azioni di mobbing.