Nel seguito si farà riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.
Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationemâ€: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.
Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.
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