In particolare, nell’ambito della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato che il TFR èuna somma di denaro consistente nell’insieme di una serie di accantonamenti periodici, quindi proporzionale rispetto al periodo di servizio prestato, dovuta dal datore di lavoro al suo dipendente in caso di scioglimento del rappporto di lavoro.
La riforma del sistema previdenziale del Governo Monti, cosଠcome elaborata ed approvata nell’ambito dei lavori sulla manovra salva-Italia nonchè sul pacchetto cresci-Italia, due tra i pi๠importanti piani d’azione dell’attuale esecutivo tecnico, avrebbe causato non poche perplessità nell’opinione pubblica tutta e, in particolare, in quella parte della popolazione, ormai prossima al pensionamento, preoccupata che le nuove normative la costringono a scegliere tra due possibilità altrettanto inquietanti: continuare a lavorare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti oppure andare in prepensionamento con il rischio di subire pesanti penalizzazioni economiche.
Nonostante tutto in Italia le imprese continuano a pagare con regolarità i contributi previdenziali dei lavoratori da versare all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Anzi, a valere sui primi otto mesi del 2011, c’èstato un aumento dei contributi incassati per un controvalore pari a ben tre miliardi di euro.
A comunicarlo èstato l’Inps nel precisare come nel periodo gennaio-agosto 2011 l’Istituto abbia incassato dal pagamento ordinario dei contributi 85,5 miliardi di euro, con un incremento anno su anno del 3,7%; il dato, inoltre, èsuperiore dell’1,1% rispetto ai livelli di incassi messi a preventivo dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale nei primi otto mesi del corrente anno.
Per molti riuscire ad ottenere una pensione pari all’80% dello stipendio èun sogno che non diventerà mai realtà . Per questo motivo sono tantissime le persone che hanno scelto di mettere a punto un piano integrativo per integrare l’assegno mensile della pensione.
A spaventare non èsolo l’entità dell’assegno ma anche il rischio sempre pi๠elevato di dover affrontare intervalli piuttosto lunghi senza ottenere alcun tipo di versamento.
Cosଠcome per il TFR trattenuto in azienda, anche nell’ipotesi di suo versamento ai fondi di previdenza integrativa la legge prevede alcune ipotesi in cui, prima del tempo (e cioèprima del momento di andare in pensione), èpossibile chiedere al gestore il versamento di un anticipo sulla somma maturata.
Si parla, in particolare di “montante†a proposito della somma fra gli importi versati nel tempo e gli interessi che intanto sono maturati.
Com’ noto, dal 2007 tutti i lavoratori dipendenti devono scegliere, entro sei mesi dall’assunzione, se mantenere il proprio TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa; in caso di mancata scelta, il TFR èversato d’ufficio presso un’apposita gestione pubblica, il Fondoinps.
Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.
Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.
Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.
Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.
Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.
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