Direttiva europea UE, novità  su paternità  e caregiver

Diventano dieci e raddoppiano i giorni del congedo di paternità  obbligatorio, diventano due i mesi di congedo parentale retribuito e non trasferibili alla madre, cinque giorni di permesso per i caregiver.

Sono solo alcune delle norme contenute all’interno della nuova direttiva europea per la conciliazione vita lavoro approvata dal Parlamento UE il 4 aprile per poter conciliare con maggiore equilibrio la approvata in via definitiva, la norma entrerà  in vigore 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli stati europei hanno a disposizione tre anni di tempo per potersi adeguare. Vediamo alcune delle novità  introdotte.

Leggi il resto

maternità, cerfiticato di gravidanza

Congedo di paternità  e parto gemellare

L’Inps con la circolare n. 40/2013 ha fornito alcune delucidazioni in merito alla fruizione del congedo di paternità  in caso di parto gemellare.

Al riguardo, in particolare, l’istituto di previdenza sociale ha spiegato che nel caso di parto plurimo non subisce alcuna variazione sia la durata del congedo di paternità  obbligatorio che la durata del congedo di paternità  facoltativo, sulla scia di quanto già  previsto per l’astenzione obbligatoria della lavoratrice madre.

Leggi il resto

Maternità  e paternità , nuovi diritti dall’Europa

Il Parlamento Europeo, dopo lunghe discussioni, ha dato il suo benestare ad una proposta di legge che estende in misura significativa i diritti delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori.
In realtà , il voto non ha un valore definitivo: occorrerà  il placet del Consiglio dei Ministri dei ventisette Paesi, che decideranno prossimamente a maggioranza ponderata, e alcune nazioni come Francia e Regno Unito (dove i diritti in questione sono oggi piuttosto modesti) hanno annunciato battaglia.

Leggi il resto

Lavoro minorile e lavoratrici-madri (VI)

Il congedo di maternità  èobbligatorio per legge: nè il datore di lavoro nè la lavoratrice-madre (o padre, quando èlui a fruirne) possono porre alcuna deroga. Discorso diverso per il cosiddetto “congedo parentale”: esso, infatti, èuna libera scelta del genitore.

Al termine del periodo di maternità , pertanto, la lavoratrice-madre (o, in alternativa, il padre) puಠchiedere un ulteriore congedo fino al massimo di sei mesi, o, se vi èun unico genitore, fino a dieci mesi. Si possono avere ulteriori proroghe se il figlio èportatore di handicap.

Leggi il resto

Lavoro minorile e lavoratrici-madri (V)

Stabilito, dunque, che le donne in quanto tali nel nostro tempo non hanno pi๠bisogno di specifica protezione, il legislatore ha perಠdedicato un’attenzione particolare alla lavoratrice che èanche madre di famiglia.

Qui il discorso, infatti, èdel tutto differente: non ètutelato il “sesso debole” ma la particolare funzione che la donna assume in quanto madre.

La legge prevede, dunque, una serie di protezioni contenute oggi nella legge 151/2001, che ha anche introdotto una notevole innovazione rispetto al passato: la possibilità  di estendere o trasferire le tutele al lavoratore-padre, in tutte le ipotesi in cui non sia la madre a fruirne, per scelta o impossibilità .

Leggi il resto