
Tale indennità èdovuta solo nel caso in cui nel locale oggetto del contratto di locazione commerciale viene svolta un’attività che comporta un contatto diretto con il pubblico.
Tale indennità èdovuta solo nel caso in cui nel locale oggetto del contratto di locazione commerciale viene svolta un’attività che comporta un contatto diretto con il pubblico.
Pertanto, ogni eventuale clausola volta ad impedire la cessione del contratto stesso contestualmente alla cessione dell’azienda èda considerarsi nulla.
Al riguardo l’articolo 29 della Legge n. 392 del 1978 prevede che alla prima scadenza il locatore puಠnegare il rinnovo del contratto solo in determinati casi tassativamente stabiliti, ovvero:
In caso di assenza di tale divieto, qualora il conduttore voglia procedere alla sublocazione parziale dell’immobile, èobbligato a darne comunicazione al locatore con lettera da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito proponiamo un esempio di tale comunicazione.
Tra gli aspetti caratteristici del contratto di locazione commerciale figura la durata. In particolare, questa non puಠessere inferiore ai sei anni nel caso in cui abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali, ad attività di interesse turistico, all’esercizio di una professione o lavoro autonomo oppure adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche.
Al riguardo la legge prevede che tale cessione possa avvenire anche senza il consenso del locatore, sempre che venga contestualmente ceduta anche l’azienda o l’impresa esercitata nel locale oggetto del contratto di affitto.
In particolare, in caso di attività industriali, commerciali e artigianali, l’indennità èpari a 18 mensilità , mentre per le attività alberghiere èpari a 21 mensilità .
La legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il conduttore non puಠsublocare totalmente l’immobile a lui concesso in locazione, ma puಠfarlo solo parzialmente previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicata la persona alla quale l’immobile viene sublocato, la durata del contratto e i vani sublocati. Questo sempre che il contratto di locazione non preveda esplicitamente l’impossibilità di procedere alla sublocazione dell’immobile.
Qualora sussistono gravi motivi, il recesso puಠessere esercitato a prescindere da quanto previsto dal contratto, fermo restando l’obbligo di preavviso.