
Nel secondo caso la normativa di riferimento èla Legge n. 392 del 27 luglio 1978, che riguarda in particolar modo gli immobili concessi in locazione e destinati ad attività  industriali, commerciali o artigianali; ad attività  di scopo turistico; ad attività  di lavoro autonomo; ad attività  del settore alberghiero; ad attività  ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche; a diventare sede di partiti o sindacati.
La prima caratteristica che differenzia un contratto di locazione di un immobile destinato ad uso commerciale da quello di un immobile destinato ad uso abitativo èla durata. Nel primo caso, infatti, la durata del contratto di locazione non puà ² essere inferiore a sei anni, mentre se l’immobile èdestinato allo svolgimento di attività  del settore alberghiero la durata del contratto non puà ² essere inferiore a nove anni.
Una durata inferiore puà ² essere stabilita solo nel caso in cui l’attività  abbia carattere transitorio, in questo caso gli elementi che determinano la transitorietà  dell’attività  devono perà ² essere specificati nel contratto.
► MODULO RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE
Al temine del periodo il contatto si rinnova tacitamente rispettivamente per altri sei o nove anni, a meno che una delle due parti non comunichi all’altra la volontà  di recedere inviando tramite raccomandata con avviso di ricevimento una lettera di disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza, in caso di contratto di durata pari a sei anni, oppure almeno 18 mesi prima della scadenza, se il contratto ha una durata di nove anni.
Il mancato rinnovo del contratto da parte del locatore èpossibile solo in determinati casi previsti dalla legge, ovvero: adibire l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; adibire l’immobile all’esercizio di attività  commerciale in proprio, da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; demolire, ristrutturare o restaurare l’immobile.
Per quanto riguarda il recesso, il conduttore puà ² recedere per gravi motivi dando un preavviso di almeno sei mesi, oppure se il contratto lo prevede anche se non sussistono gravi motivi, fermo restando il preavviso di sei mesi se non diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di recesso del locatore, invece, il conduttore ha diritto ad un’indennità  per la perdita dell’avviamento commerciale pari a 18 mensilità  , o a 21 mensilità  per le attività  alberghiere. Tale indennità  non èdovuta nel caso in cui l’attività  commerciale non preveda un diretto contatto con il pubblico.