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Indennità  perdita avviamento commerciale

In caso di scioglimento del contratto di locazione commerciale, sempre che ciಠnon sia dovuto a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore oppure a una delle procedure concorsuali previste dalla legge, il conduttore ha diritto ad una indennità  per la perdita dell’avviamento commerciale pari ad un numero di mensilità  che varia a seconda dell’attività  svolta.

In particolare, in caso di attività  industriali, commerciali e artigianali, l’indennità  èpari a 18 mensilità , mentre per le attività  alberghiere èpari a 21 mensilità .


Al contrario, invece, non èdovuta alcuna indennità  qualora lo svolgimento dell’attività  non comporti un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonchè qualora si tratti di attività  a carattere transitorio, oppure di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Il diritto a ricevere tale indennità  si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, tuttavia il conduttore puಠesigere da subito il pagamento della somma a lui spettante per la perdita dell’avviamento commerciale, avendo diritto a trattenere l’immobile fino a quando non riceverà  l’indennità . Ne deriva quindi che il locatore potrà  procedere all’azione esecutiva di rilascio dell’immobile per finita locazione solo dopo aver effettuato il pagamento dell’indennità .

La legge prevede che il locatore non puಠsottrarsi all’obbligo di pagamento provando l’assenza del danno e che il conduttore non possa rinunciare a tale indennità  attraverso apposita clausola inserita nel contratto, che se presente risulta quindi inefficace. La giurisprudenza, tuttavia, ammette la posisbilità  che il conduttore rinunci a tale indennità  a fronte di un vantaggio economico (ad esempio riduzione del canone, concessione del diritto di prelazione sull’immobile, ecc.).