Rappresentanza tributaria: delega con bollo

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna ha diffuso una nota operativa: gli argomenti toccati sono interessanti, considerato che non riguardano solamente i cittadini emiliani e romagnoli, ma tutti quanti.

Il singolo contribuente, infatti, puಠpresentare documenti tributari che lo riguardano direttamente (come istanze di interpello, di accertamento con adesione o di rimborso) che, per espressa previsione di legge, sono esenti dall’imposta di bollo.

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Canone RAI soppresso per gli ultrasettantacinquenni

La legge 244/2007 introdusse per gli italiani pi๠anziani e meno abbienti la possibilità  di fare a meno di pagare il canone RAI, uno dei tributi pi๠impopolari nel nostro Paese.

A quasi tre anni dall’emanazione della legge, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito le istruzioni sull’esenzione.

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ICI, sentenza sull’abitazione principale

La Corte di Cassazione èstata chiamata ad esprimersi e a fornire interessanti chiarimenti a proposito dell’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale del contribuente.
Come noto, fino al 2007 si applicava una riduzione pari a € 103,29 dell’imposta dovuta sui fabbricati adibiti a dimora abituale del contribuente; dal 2008, con una modifica legislativa, èstata stabilita l’esenzione totale nella generalità  dei casi e il mantenimento della detrazione di € 103,29 se l’immobile èclassificato catastalmente come A/1, A/8 o A/9.

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Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (seconda parte)

iva

Abbiamo accennato alle ipotesi di indetraibilità  soggettiva dell’IVA e alla percentuale di detrazione ammessa per chi fattura operazioni esenti da imposta: pensiamo, ad esempio, ad un medico.

Senza scendere nei complessi calcoli e modalità  di applicazione del pro-rata di deducibilità , diciamo sinteticamente che se egli emette fatture esenti da IVA per il 90% del suo complessivo volume d’affari, allora egli detrarrà  l’IVA sugli acquisti solo per il 10%.

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Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (prima parte)

euro

Alcune norme fiscali sono molto tecniche, e in genere non sono molto rilevanti per i non addetti ai lavori. La regola che analizziamo oggi, perà², pur essendo piuttosto complessa, ha un raggio d’applicazione che capita frequentemente nella vita di imprese e professionisti, ed èbene dunque chiarire qualche aspetto.

Talvolta al soggetto passivo capita di rivendere a terzi un bene strumentale per il quale, a suo tempo, l’IVA non era stata detratta (totalmente o parzialmente). La successiva cessione di questo bene va assoggettata all’imposta sul valore aggiunto oppure no?

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Tassazione dei diritti d’autore musicali

diritti musicali tassazione

Il T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dedica alcune norme alla tassazione dei compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; precisiamo che non vi èdifferenza fra i proventi da cessione definitiva dei diritti d’autore e le royalties derivanti da semplice concessione.

Perchè si parli di “opere dell’ingegno” ènecessario che siano presenti congiuntamente tre requisiti: creatività  (èstato realizzato qualcosa di nuovo), originalità  (dev’essere facilmente distinguibile da altre opere, e dunque non trattarsi di una semplice variazione di altre creazioni) e concretezza (l’opera deve essere riproducibile e quindi sfruttabile commercialmente).

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