
In sostanza, si èscelto di intervenire per modificare una norma, l’articolo 27 del decreto anticrisi varato alla fine dello scorso anno (D.L. 185/2008).
In sostanza, si èscelto di intervenire per modificare una norma, l’articolo 27 del decreto anticrisi varato alla fine dello scorso anno (D.L. 185/2008).
L’opzione fu introdotta per venire incontro ai contribuenti e dare al sistema una preziosa chance in pi๠per evitare che la richiesta di pagamento arrivi a comportare pignoramenti e ricorsi giudiziari.
Ma la nuova società pubblica incaricata di gestire la riscossione dei tributi erariali, Equitalia, non èriuscita ad evitare la stessa inquietante sequenza di errori dei suoi predecessori nell’incarico.
In effetti, esso costituisce l’apice di quasi tutti i procedimenti giudiziari di natura esecutiva, diretti cioèad ottenere che una certa obbligazione (quasi sempre consistente nel pagamento di una somma di denaro) sia eseguita anche contro la volontà del debitore.
La conseguenza pi๠rilevante èche il fermo amministrativo ètrascritto sul Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): a quel punto esso ha valore non solo nei confronti del contribuente ma anche di tutti i terzi; perciಠanche nell’ipotesi di cessione del veicolo ad un altro ignaro cittadino, tale cessione ècomunque inefficace nei confronti di Equitalia, che potrà chiedere al giudice di rivendere l’automobile e rivalersi sul ricavato.
Quando si verifica questa situazione, non èpi๠possibile opporsi al merito delle pretese dell’Erario: il debito èormai definitivo, e semmai èpossibile pretendere che Equitalia si mantenga entro i binari dei suoi poteri cosଠcome stabiliti dalla legge, opponendosi eventualmente a singoli atti esecutivi che debordassero da quanto essa prevede.
Caso pi๠particolare èquello in cui la notificazione sia avvenuta in maniera irregolare, o magari non sia avvenuta affatto.
Il codice di procedura civile prevede regole minuziose su come e dove debbano essere notificati gli atti ai cittadini, e nel caso la notifica sia irregolare l’atto ècome se non esistesse.
In alternativa il contribuente puಠscegliere la via giudiziaria, e impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna fare molta attenzione: l’impugnazione non blocca affatto l’esecutività del ruolo, perciಠEquitalia resta libera di agire coattivamente contro il patrimonio del cittadino anche in caso di ricorso.
Oltre ai tributi “nazionaliâ€, Equitalia ha stipulato convenzioni con moltissimi altri soggetti, dagli enti previdenziali a Regioni e Comuni, per la riscossione di imposte e contributi propri di questi enti, affinando sempre pi๠le proprie tecniche anche grazie all’ausilio dei sempre maggiori poteri di riscossione coattiva riconosciuti dal legislatore.
L’esempio pi๠frequente èquello del pagamento effettuato due volte, tipico soprattutto nelle società di grande o grandissima dimensione che eseguono centinaia di pagamenti diversi quotidianamente e in cui dunque gli errori sono all’ordine del giorno.